In caso di morte intervenuta alcuni giorni dopo un sinistro stradale, il danno biologico patito dalla vittima identificandosi come danno alla salute da invalidità temporanea, benché irreversibile va personalizzato secondo i parametri dettati dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008 -le cosiddette sentenze di San Martino-, atteso che una persona in stato soporoso, pur non avendo sofferenza cosciente, avverte comunque la sofferenza - seppur in misura minore rispetto a un soggetto vigile fino alla morte - del suo fisico che sussiste e si aggrava fino alla decesso.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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