DANNO BIOLOGICO (sua valutazione


Sentenza N. 18773 del 326/09/201


I commi 3/ter e 3/quater dell’Art. 32 DL n. 1 del 2012 sono da leggere in correlazione alla necessità di cui agli artt.

138 e 139 codice delle Assicurazioni che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico-legale, esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale, siccome conducenti a un’obiettività dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione (sezione Civile)



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