Danno biologico (differenziale)


Sentenza N. 13222 del 26 giugno 2015


Per calcolare il c.d. danno biologico differenziale, spettante alla vittima nei confronti dei terzo civilmente responsabile, dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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