Prescrizione infortuni con invalidità permanente


Data di decorrenza


A seguito delle continue contestazioni di prescrizioni da parte degli Assicuratori per sinistri Infortuni con Invalidità Permanente Parziale o Totale, motiviamo di seguito le ragioni di dissenso verso queste reiezioni. Tale tesi deve essere respinta, giacché approfondendo questi casi, molto spesso il diritto dell’Assicuratore non risulta affatto prescritto.

Si ritiene, infatti, col conforto della dottrina (Durante, Giannini, Candian – Assinews n° 95/ pag.40; 95 pag. 40;108 pag. 57;111 pag. 56; 112 pag. 70; 126 pag. 47) e di consolidata giurisprudenza (Cassazione: n°1563/98, n° 4596/94, n° 4735/92, n° 4617/86, n° 7506/87, n° 5698/84, n°1442/83, n° 4030/81, n° 4653/79; Tribunale: MI del 09/02/98, BO del 07/01/86, MI del 16/03/70), che nel contratto d’assicurazione privata contro gli infortuni, da cui sia derivata una lesione personale con invalidità permanente, il termine di decadenza previsto decorre dal giorno nel quale si rende concreto il diritto alla prestazione contrattuale.

In altre parole, la fattispecie costitutiva del diritto si perfeziona, ex legge, non con il verificarsi dell'evento lesivo (infortunio), ma soltanto quando tal evento si traduce e si evidenzia in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa (esistenza obiettiva di postumi invalidanti valutabili), con l’ovvia conseguenza che la decadenza decorre solo dal giorno della sopravvenienza di una delle circostanze assicurate (Invalidità Permanente parziale o totale).

È necessario entrare nel merito del singolo sinistro e individuare la guarigione clinica (certificato di guarigione, ripresa del lavoro ecc.), dalla quale determinare la data della possibile valutazione dei postumi invalidanti (stabilizzazione obiettiva degli stessi che, escluse le amputazioni, non avviene prima di 4/5 mesi dalla guarigione clinica), poi da qui calcolare il termine temporale di effetto prescrittivo (due anni).

A conferma di quanto sopra deve evidenziarsi il combinato disposto dei seguenti Articoli del Codice Civile:
Art. 2936 La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; Art. 2952 (II comma): Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si basa.

Si ritiene pertanto che in caso di sinistro con invalidità permanente la data di prescrizione decorra, non certo dalla data dell’infortunio, ma dalla data nella quale sono obiettivamente valutabili i residuati postumi permanenti.




» Approfondimenti problematiche assicurative «
I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



Approfondimento precedente:
« Polizza Infortuni dipendenti
Approfondimento successivo:
Prescrizione tra assicuratore ed assicurato »