Prescrizione tra assicuratore ed assicurato


Elementi e modi interruttivi


La Legge:

1) La prescrizione è la causa di estinzione del reato derivante dalla inattività del titolare (creditore) per il tempo determinato dalla legge (Art. 2934 1° comma Codice Civile);
2) La prescrizione è interrotta: dalla notifica dell’Atto con quale si inizia un giudizio …. ed inoltre da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (Art. 2943 ultima parte 4° comma Codice Civile);
3) La costituzione in mora è l’atto formale mediante il quale il creditore richiede in forma scritta il pagamento e determina la mora del debitore;
4) La mora indica la fattispecie dell’inadempimento temporale imputabile al debitore.

La Giurisprudenza

L’Atto interruttivo deve avere le seguenti caratteristiche:
1) Forma scritta
2) Messa in mora
3) Manifesta volontà di esigere il credito
4) Data e ricevimento certa (certificata)

È ritenuta valida ed interruttiva una raccomandata a. r. con le caratteristiche di cui sopra.

Non sono state ritenute interruttive:
A) Trattative verbali
B) L’attività peritale, che non sia la Perizia Contrattuale (arbitrato)

Non sono state ritenute interruttive comunicazioni scritte mancanti di uno dei seguenti elementi:
1) messa in mora
2) manifesta volontà di richiedere il credito (danno subito)
2) data certa e certificata del ricevimento




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I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



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