Polizza Infortuni dipendenti


Clausole RC con Beneficiario il Datore di lavoro


Approfondimento delle problematiche riguardanti i sotto elencati titoli (Clausole in uso per tali polizze), in rapporto d’affinità tra loro, che non trovano un’istituzionale collocazione nell’universo giuridico/assicurativo.

- Clausola di Responsabilità Civile
- Indennità a beneficio del Datore di Lavoro

Polizza Cumulativa Infortuni Dipendenti
Clausola Di Responsabilità Civile

Sono state verificate alcuni testi di polizza della clausola di RC adottati dai maggiori Assicuratori, i quali, pur trattando lo stesso argomento, sono riusciti a differenziarsi sostanzialmente tra loro (non sempre assecondando le necessità dell’Assicurato), tracciando una sintesi dei requisiti di garanzia:


Assicuratore A:

Testo salvaguarda solo l’imputazione dell’indennità liquidata in forza del contratto Infortuni, sull’eventuale maggior danno risarcitorio civilista di RC.

Pro
- computo dell’indennizzo (Infortuni) sull’eventuale maggior danno risarcitorio (RC)
- mancato vincolo dell’accantonamento dell’indennità a risoluzione vertenza di RC
- dipendenti Inail compresi
- mancata detrazione dalla liquidazione finale delle spese di vertenza

Contro
- mancato accollo Assicuratore maggior danno risarcitorio (RC), oltre quello indennitario (Infortuni)
- mancata estensione extra effetto risarcitorio (RC) agli aventi diritto NON beneficiari (eredi)
- mancata gestione sino ad interesse della lite in sede civile e penale (Difesa Legale)
- mancata definizione del soggetto cautelato in caso di polizza “Cassa di Previdenza”

Assicuratore B:

È il testo più completo, anche se blinda la trattativa con il conflittuale accantonamento (il dipendente accetta l’indennità, che magari è meno del danno risarcitorio, o in alternativa deve intraprendere la vertenza)

Pro
- computo dell’indennizzo (Infortuni) sull’eventuale maggior danno risarcitorio (RC)
- accollo Assicuratore maggior danno risarcitorio (RC), oltre quello indennitario (Infortuni)
- estensione extra effetto risarcitorio (RC) agli aventi diritto NON beneficiari (eredi) gestione sino ad interesse della lite in sede civile e penale (Difesa Legale)
- dipendenti Inail compresi nell’estensione

Contro
- vincolo dell’accantonamento dell’indennità a risoluzione vertenza di RC
- mancata definizione del soggetto cautelato in caso di polizza “Cassa di Previdenza”
- detrazione dalla liquidazione finale delle spese di vertenza

Assicuratore C:

Tale testo non prevede procedure conflittuali mantenendo quasi le stesse caratteristiche del testo

Pro
- computo dell’indennizzo (Infortuni) sull’eventuale maggior danno risarcitorio (RC)
- accollo Assicuratore maggior danno risarcitorio (RC), oltre quello indennitario (Infortuni)
- gestione sino ad interesse della lite in sede civile e penale (Difesa Legale)
- mancato vincolo dell’accantonamento dell’indennità a risoluzione vertenza di RC
- definizione del soggetto cautelato in caso di polizza “Cassa di Previdenza” mancata detrazione dalla liquidazione finale delle spese di vertenza

Contro
- mancata estensione extra effetto risarcitorio (RC) agli aventi diritto NON beneficiari (eredi)
- dipendenti Inail esclusi dalla estensione

Assicuratore D:

Questo è un testo intermedio tra il Assicuratore B e Assicuratore C e copre il maggior danno civilista e prevede l’accantonamento dell’indennità.

Pro
- computo dell’indennizzo (Inf) sull’eventuale maggior danno risarcitorio (RC)
- accollo Assicuratore maggior danno risarcitorio (RC), oltre quello indennitario (Infortuni)

Contro
- mancata estensione extra effetto risarcitorio (RC) agli aventi diritto NON beneficiari (eredi)
- mancata gestione sino ad interesse della lite in sede civile e penale (Difesa Legale)
- vincolo dell’accantonamento dell’indennità a risoluzione vertenza di RC
- dipendenti Inail esclusi dalla estensione
- mancata definizione del soggetto cautelato in caso di polizza “Cassa di Previdenza”
detrazione dalla liquidazione finale delle spese di vertenza

Assicuratore E:

Tale condizione prevede l’accantonamento facoltativo esclusivamente in caso di maggiori pretese, a richiesta del Contraente

Pro
- computo dell’indennizzo (Inf) sull’eventuale maggior danno risarcitorio (RC)
- dipendenti Inail compresi nell’estensione

Contro
- mancato accollo Assicuratore maggior danno risarcitorio (RC), oltre quello indennitario (Infortuni)
- mancata estensione extra effetto risarcitorio (RC) agli aventi diritto NON beneficiari (eredi)
- mancata gestione sino ad interesse della lite in sede civile e penale (Difesa Legale)
- vincolo dell’accantonamento dell’indennità a risoluzione vertenza di RC
- mancata definizione del soggetto cautelato in caso di polizza “Cassa di Previdenza”
- detrazione dalla liquidazione finale delle spese di vertenza

Nota Bene
Il testo migliore risulta quello dell’Assicuratore A che il broker nella propria funzione negoziale potrebbe migliorare arrivando appunto alla clausola Assicuratore D, con un valore aggiunto che porti a:
- estendere la garanzia agli aventi diritto NON beneficiari (vedesi clausola Assicuratore B);
- includere al beneficio i dipendenti Inail.

Ritengo di dover evidenziare il giudizio molto negativo da assegnare alla pattuizione contrattuale, che subordina la liquidazione dell’indennità alla rinuncia, da parte dell’infortunato, ad eventuali rivendicazioni dei possibili maggiori danni.
Rendere la quietanza indennitaria, che assolve una ben determinata obbligazione contrattuale assicurativa valida e liberativa anche per la parte risarcitoria, costituisce già un primo problema ed un rischio d’interpretazione giuridica, poiché si accomuna altra obbligazione riguardante la sfera del rapporto di lavoro.
Aggiungere a quanto sopra una clausola di condizionamento dell’erogazione dell’indennità infortuni, costituisce una forzatura contrattuale (forse abusiva o vessatoria), che pone il contraente Assicurato in condizione di non poter esercitare un diritto proprio, riconosciutogli dal contratto e spesso dalla giurisprudenza, sul concetto d’assicurazione per conto alieno, ex Art. 1891 C.C.).

Polizza Cumulativa Infortuni Dipendenti - Indennità a Beneficio Del Datore Di Lavoro

La caratteristica atipica delle polizze Cumulative Infortuni ha determinato uno status d’incertezza creatosi da:

- contraddittori giudizi della Magistratura di merito;
- oscillanti e indecise prese di posizione della Corte Suprema;
- discorde dottrina in merito.

Attualmente sono quattro le opinioni che si contendono il campo in questa materia, e cioè:

- che concepisce l’assicurazione Infortuni come assicurazione danni;
- che considera l’assicurazione Infortuni come quella vita;
- che classifica l’assicurazione Infortuni come una specie a parte o tertium genius;
- che riconosce all’assicurazione Infortuni una natura composita d’assicurazione danni, per la parte dei rischi d’invalidità, e d’assicurazione vita, per la parte dei rischi morte.

E’ difficile dire quale di questi orientamenti raccolga i maggiori suffragi. Ciò che si può affermare, invece, con sufficiente certezza, è che tutti i sostenitori delle varie tesi sono concordi nel ritenere che, qualunque sia la natura del contratto, non tutte le disposizioni dettate dal Codice Civile per le assicurazioni danni o per le assicurazioni vita, sono applicabili al contratto Infortuni. Sicché il problema non si risolve se non con le decisioni soggettive prese sui singoli casi.
Se al controverso problema generale di cui sopra, si aggiunge quello specifico di stipulare la polizza Infortuni cumulativa prestatori d’opera, nella ibrida versione che prevede quale beneficiario, il Contraente (datore di lavoro), anziché l’Assicurato (dipendente), si raggiunge il massimo dell’incertezza.
L’incerta collocazione all’istituto etimologico di riferimento di un tale contratto, non è ovviamente modificata dal “consenso informato” (previsto dal secondo comma dell’Art. 1919 del C.C.), che l’Assicurato deve rendere all’Assicuratore, anzi, partendo dalla collocazione di tale disposizione nella sezione 3 del C.C. Dell’Assicurazione sulla Vita, il quadro si complica.
Questo tipo di contratto, a mio avviso, sconfina in un terreno minato dalle contestazioni generali e specifiche, poiché ritengo che in tali contratti assicurativi sia problematico provare l’interesse (ex Art. 1904 C.C.) del contraente/datore di lavoro, sia per la garanzia Invalidità Permanente, sia, a maggior ragione, per quella Morte.
Non ritengo, improbabile l’impugnazione degli eredi legittimi, nel caso di morte del soggetto assicurato con capitale a beneficio del datore di lavoro, a fronte delle garanzie legislative di legittima previste dall’asse ereditario, o la contestazione dell’Assicurato stesso pere carenza d’interesse del Contraente, elemento negoziale essenziale.
Siffatte polizze invece, hanno ragion d’essere, ad esempio, presso le squadre calcistiche e simili (vedasi All/8), ove esiste l’interesse del Contraente (società), in quanto il giocatore può essere considerato il “patrimonio”, o su soggetti particolari quali: artisti, certi manager e tecnici con particolari specializzazioni (come il caso di Gianni Versace, gestito dal sottoscritto l’estate scorsa), che costituiscono appunto il “bene strumentale/aziendale”.
Quanto sopra, per concludere, dovrà spingerci a fornire ampia informazione al Cliente, il quale consapevole dei rischi ai quali può andare incontro, ha tutti gli elementi per decidere se stipulare, o meno un contratto assicurativo con tali caratteristiche.




» Approfondimenti problematiche assicurative «
I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



Approfondimento precedente:
« Pick-up (Autocarro)
Approfondimento successivo:
Prescrizione infortuni con invalidità permanente »