Pick-up (Autocarro)


Trasportato sul veicolo commerciale, approfondimenti garanzia assicurativa


Con provvedimento del CIP n. 14 del 26.04.90, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30.04.90, le polizze RCA degli autocarri non comprendono più, fra i terzi trasportati assicurabili, le persone diverse dal proprietario della merce trasportata o dai dipendenti dell'assicurato o del conducente addetti al servizio dell'autoveicolo.

La modifica é stata determinata dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 162/89 del 6.11.89, con la quale si ribadiscono i criteri di classificazione degli autocarri, richiamando il vecchio D.P.R. 5.2.53 n. 39 e l'art. 54 C.d.S., che limitano il trasporto di persone.

Quanto sopra mirava a frenare il dilagante fenomeno delle trasformazioni e dell'omologazione di certi autoveicoli in AUTOCARRI, che aggiravano di fatto le varie supertasse.

Sotto l'aspetto assicurativo le modifiche sopra accennate sono state recepite in RCA, prima con la Condizione Aggiuntiva A ,poi, dopo lungo dibattito, con la Condizione Aggiuntiva A/bis (vedesi testo in calce) che sembrava offrire la possibilità di adeguamento alla nuova situazione di rischio creatasi.

Oggi tale situazione, che era ritenuta consona alle esigenze del Cliente, non lo é più in quanto é di questi giorni la notizia che, anche con l'esistenza della Clausola A/bis, in caso di sinistro che colpisca un trasportato, diverso da: 1) proprietario della merce trasportata 2) dipendente dell'Assicurato o del conducente addetti al servizio del veicolo (escluso in ogni caso il secondo autista), per l'Assicurato si profilano seri guai.

In tale ipotesi, infatti, poiché il trasporto non é avvenuto: "in conformità alle disposizioni vigenti", per il combinato disposto dell'Art. 54/d del nuovo C. d. S., con l'art. 2 delle C.G.A., la Compagnia risarcisce il trasportato danneggiato, ma a causa del trasporto irregolare, si rivale nei confronti dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 18 della legge 990/69.

Le osservazioni testé commentate assumono maggiore rilevanza in quanto in tali situazioni si trovano, oltre ai proprietari di autocarri veri e propri,  tutti coloro i quali hanno acquistato (o trasformato) un autoveicolo modello pick-up o fuoristrada, omologandolo come autocarro.

Risulta di tutta evidenza la necessità di sensibilizzare la Clientela su tale circostanza, avvertendola della limitazione del trasporto e del pericolo di rivalsa che incombe in caso di sinistro di siffatta specie.

Una possibile soluzione al problema sembra essere, oltre ovviamente a trasportare solo ed esclusivamente le persone sopra elencate, la stipula di una polizza infortuni, verificando attentamente che non contenga alcuna esclusione che la renda inefficace, come quella ricorrente che il trasporto non deve essere eseguito in: violazione alle norme di legge.

Anche la soluzione di stipulare una polizza di RCG parrebbe da scartare in quanto la garanzia potrebbe non essere operativa trattandosi di violazione volontaria di precise norme di legge (D.P.R. 5..2.53 N. 39 e art. 54 C.d.S.).

Condizione aggiuntiva A (tasso 5%)

.....(omissis)... L'impresa assicura la responsabilità del conducente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali cagionati dalla circolazione del veicolo stesso ai terzi trasportati limitatamente al proprietario della merce ed ai dipendenti dell'assicurato e del conducente addetti a servizio del veicolo, escluso il secondo conducente...(omissis) *.

Condizione aggiuntiva A/bis (tasso 7%)

....(omissis)..L'impresa assicura la responsabilità del conducente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali cagionati dalla circolazione del veicolo stesso ai terzi trasportati, escluso il secondo conducente"...(omissis). *

* = Le garanzie non operano nel caso di veicoli adibiti al trasporto, anche occasionale, di merci pericolose.




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