Responsabilità Civile (aquiliana)


Comprende i tre gradi di colpa di cui al diritto romano: 1) mancanza di diligenza media (culpa lata); 2) mancanza di ordinaria diligenza del buon padre di famiglia (culpa levis); 3) mancanza di speciale e straordinaria diligenza (culpa levissima).
È la responsabilità extracontrattuale per la violazione del generico obbligo di non arrecare ad altri un danno in giusto. Ha la funzione principale di sollevare il danneggiato dalle conseguenze del danno ingiustamente sofferto, che deve invece gravare su colui, o coloro, che in base alla legge è chiamato a risponderne. Rischio che può essere regolarmente assicurato dalle seguenti polizze di Responsabilità Civile chiamate:
RCT = Responsabilità Civile Terzi;
RCG = Responsabilità Civile Generale;
RCD = Responsabilità Civile Diversi;
RCO = Responsabilità Civile prestatori d’Opera.



» Glossario dei Termini Assicurativi «
Oltre 700 definizioni spiegate in modo semplice da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Definizione precedente:
« Responsabilità Armatoriale (limiti)