Responsabilità Civile Albergatori e assimilati


Gli Albergatori, oltre all’ordinaria responsabilità delle imprese, hanno una specifica legislazione che prevede una sorta di semi-responsabilità oggettiva per le cose portante e/o consegnate all’albergo. Tale responsabilità è limitata a un importo pari a cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata, salvo i casi di colpa dell’albergatore, dei familiari e dei dipendenti. Non vi è responsabilità dell’albergatore per i casi di colpa dovuta: 1) al cliente stesso, ai suoi accompagnatori, a coloro che lo servono e a chi gli rende visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.
Le disposizioni che precedono sono applicabili anche agli stabilimenti o locali assimilati agli alberghi: case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, campeggi turistici, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili (di recente sono stati assimilati agli alberghi bar, piscine, palestre, sale di bellezza, parrucchiere. Tutte attività nelle quali il cliente si spoglia in parte o in toto dei propri indumenti e oggetti personali).
Tali rischi possono essere regolarmente coperti dalla polizza di RCD (Responsabilità Civile Diversi) specifica per varie attività d’imprenditori.
Vedesi Articoli 1783, 1784, 1785 e successivi del Codice Civile



» Glossario dei Termini Assicurativi «
Oltre 700 definizioni spiegate in modo semplice da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Definizione precedente:
« Responsabilità Civile (aquiliana)
Definizione successiva:
Responsabilità Civile Auto (RCA) »