Responsabilità Armatoriale (limiti)


Salvo i casi di dolo e colpa grave, l’armatore può limitare il suo debito per fatti verificatisi o atti compiuti nel corso di un viaggio, ad una somma pari al valore della nave ed al nolo percepito. Vedesi Artt. n. 275 e n. 277 del Codice della Navigazione



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