Piscina (lesioni da caduta)


Sentenza N. 9009 del 6 maggio 2015


Il rischio di scivolare sul bordo di una piscina, trattandosi di una superficie normalmente bagnata proprio a ragione dell'attività che vi si svolge, va doverosamente calcolato ed evitato (ad esempio utilizzando calzature adeguate e comunque adeguandosi alla massima prudenza), non potendosi poi invocare, una volta che una caduta dannosa si è verificata, come fonte di responsabilità l'esistenza di una situazione di pericolo che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in base a una condotta normalmente diligente.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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