La clausola contenente l'obbligo di procedere a perizia contrattuale per la valutazione dei danni configura gli estremi della clausola abusiva ai sensi del comma 1° dell’Art. 1469/bis del Codice Civile, secondo cui sono abusive le clausole che comportino un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La clausola arbitrale peritale, per non essere abusiva, deve prevedere tempi rapidi, una decisione all'unanimità e deve essere totalmente gratuita per l'assicurato.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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