L’assicurazione di Responsabilità Civile copre l’avvocato solo per i danni da attività professionale e non per i rimborsi degli onorari che il legale ha dovuto restituire perché dichiarati inefficaci dopo un’azione di revocatoria fallimentare.
Per la Cassazione «il comportamento di chi riceve un pagamento è del tutto generico; non può essere considerato prestazione d’opera intellettuale e non può dar luogo a responsabilità professionale».
Il legale aveva dovuto restituire in quanto creditore e non in quanto professionista.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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