Coassicurazione Indiretta (genesi)


(assicurazione cumulativa, pluralità di assicurazioni o assicurazione presso diversi assicuratori)


Il riferimento contrattuale

Si può sintetizzare nel concetto che qualora sulle medesime cose assicurate coesistano più assicurazioni, si conviene che si procederà alla definitiva determinazione della quota d’indennizzo a carico degli Assicuratori, considerando le varie assicurazioni, anche se diverse per la data, per la durata e per gli importi assicurati, come un’assicurazione unica e contemporanea, esclusa ogni solidarietà tra gli Assicuratori, che pagheranno come propria quota di danno quella proporzionale al rapporto che si troverà esistere tra la somma assicurata d’ogni singolo assicuratore e la totalità delle somme di tutte le assicurazioni coesistenti.

Il riferimento legislativo

É costituito dall’Articolo 1910 (Assicurazione presso diversi Assicuratori) del Codice Civile, che regola la sussistenza di diversi ed autonomi contratti d’assicurazione presso diversi assicuratori ma relativi allo stesso rischio.

La ratio di tale dispositivo di legge presuppone la contemporanea presenza dei seguenti elementi: 1) una pluralità di contratti stipulati presso diversi assicuratori, 2) l’identità del rischio garantito, 3) la contemporaneità dei contratti e 4) la loro non sussidiarietà o complementarietà (nel senso che le assicurazioni in II° rischio non rientrano).

È molto importante il I° comma dell’articolo 1910, che sancisce l’obbligo di comunicazione delle assicurazioni a tutti gli assicuratori, giacché il mancato rispetto è stato spesso pretesto generico di contestazione dell’efficacia stessa della garanzia assicurativa, efficacia che in caso di dolo dell’assicurato, nel tacere la pluralità, è specificatamente negata in forza del II° comma dello stesso articolo (… gli assicuratori non sono tenuti a pagare …).

Sembra superata la rigida applicazione del passato che riteneva applicabile l’articolo 1910, alle sole assicurazioni contratte dallo stesso soggetto assicurato, estesa oggi, nell’evoluzione giurisprudenziale abbastanza consolidata, anche alle assicurazioni contratte da soggetti diversi (ove solo successivamente si accerti che beneficiario delle assicurazioni sia il medesimo soggetto).

Il regime di successivo accertamento della coesistenza assicurativa, determinata da soggetti diversi, potrebbe essere invocata quale deroga all’obbligazione di avviso, di cui al richiamato articolo 1910, ma tale circostanza deve essere approfondita in merito alla conoscenza che il soggetto assicurato aveva o doveva avere della condizione d’assicurazione cumulativa.


Il mercato assicurativo

Di fronte alla sempre più frequente diffusione del prodotto assicurativo a mezzo convenzioni legate all’appartenenza a certe categorie (dipendenti, correntisti, tesserati, mutuatari ecc.), che inevitabilmente creano situazioni di pluralità assicurative, sorge la necessità di evitare conflitto interpretativo, che non si può a priori escludere, in considerazione della situazione d’incertezza del diritto al riguardo.

Ad evitare tale rischio si può, anzi forse si deve, inserire nelle polizze Incendio una clausola che garantisca l’operatività della polizza a PRA (Primo Rischio Assoluto 1) di convenzione della Banca, rispetto alla polizza a VA (Valore Intero 2) contratta dal mutuatario.

Bozze di clausole

A Rischio Eccedente

Premesso che si Assicura unicamente l’importo del Debito Residuo del Mutuo, qualora a favore dell’Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi beni coperti dalla presente Polizza, quest’ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni, ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell’Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i massimali e le condizioni previsti in quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;

b) se il rischio fosse garantito in base alle predette altre assicurazioni, la presente Polizza risarcirà l’Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti del capitale assicurato.

Le franchigie della presente Polizza, se inferiore, s’intendono assorbite dalle franchigie e/o scoperti previste dalle predette altre assicurazioni; se superiore, s’intendono valide solo per la differenza.

Quanto sopra costituisce assolvimento dell’obbligo di comunicazione alla Società dell’esistenza d’altre assicurazioni di cui all’articolo 1910 codice civile.

A primo rischio

In caso di esistenza ed operatività di altre coperture assicurative sulle stesse cose e per stessi rischi assicurati con la presente polizza, in caso di sinistro il risarcimento complessivo liquidabile all’Assicurato in forza di tutte le polizze operanti non potrà risultare inferiore al risarcimento liquidabile qualora la presente polizza fosse risultata quale unica operante.

La Società pertanto s’impegna a corrispondere tal eventuale differenza, sempre nel rispetto dei disposti tutti del presente contratto.

Resta intesa che qualora dovessero concorrere più franchigie e/o scoperti, verrà applicata la sola franchigia e/o scoperto più alto, considerando le altre franchigie e/o scoperti assorbiti dal primo.

Criticità del sinistro

Gli accordi ANIA sulle “Norme per la Liquidazione dei Sinistri Incendio” (come quelli degli altri rami), che regolamentavano la “Coesistenza di garanzie Dirette ed Indirette” sono stati annullati dalla circolare del 29/07/2004, per incompatibilità con le norme sulla concorrenza e pertanto l’unico riferimento è quello legislativo, unitamente a quello contrattuale.

Non disponendo più di tutte quelle regole procedurali di semplificazione dell’attività istruttoria e liquidativa degli accordi ANIA (Un solo Assicuratore Dirigente, un solo perito per tutti gli Assicuratori, modalità di pagamento ecc.), la gestione dei sinistri si rende insidiosa per i molteplici aspetti giuridico – assicurativi.

Ad esempio, in caso di sinistro che colpisca più Assicuratori, i quali incaricheranno periti fiduciari diversi, per realizzare una corretta proporzionalità degli indennizzi dovuti dagli assicuratori stessi, è indispensabile che il danno sia quantificato con lo stesso valore dai periti incaricati. Qualora i periti valutassero il danno indicando valori diversi, si renderebbe impossibili calcolare la proporzione dell’indennizzo di ciascun Assicuratore (ex Art. 1910 del CC).

Note

1 Forma di Assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (viene applicata la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 CC).

2 Forma di Assicurazione per la quale l’Assicuratore s’impegna ad indennizzare il danno fino a concorrenza del Valore Assicurato, anche se questo risulta inferiore al valore effettivo dei beni assicurati (non viene applicata la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 CC).




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I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



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