Coassicurazione indiretta


Nel contesto di Responsabilità Civile


Tale assicurazione è detta anche: Assicurazione cumulativa o con pluralità di assicurazioni.

Si ritiene (pur evidenziando che non c’è certezza) che anche per l’assicurazione di RCT, come per quelle di Garanzie Dirette (incendio, furto e cc.) , il riferimento legislativo della Coassicurazione Indiretta può essere l’Articolo 1910 (Assicurazione presso diversi Assicuratori) del Codice Civile, che regola la sussistenza di diversi ed autonomi contratti d’assicurazione presso diversi assicuratori, ma relativi allo stesso rischio.

La ratio di tale dispositivo di legge presuppone la contemporanea presenze dei seguenti elementi: 1) una pluralità di contratti stipulati presso diversi assicuratori, 2) l’identità del rischio garantito, 3) la contemporaneità dei contratti e 4) la loro non sussidiarietà o complementarietà (nel senso che le assicurazioni in II° rischio non rientrano).

È molto importante il I° comma dell’articolo 1910, che sancisce l’obbligo di comunicazione delle assicurazioni a tutti gli assicuratori, in quanto il mancato rispetto è stato spesso pretesto generico di contestazione dell’efficacia stessa della garanzia assicurativa, efficacia che in caso di dolo dell’assicurato, nel tacere la pluralità, è specificatamente negata in forza del II° comma dello stesso articolo (… gli assicuratori non sono tenuti a pagare …).

Quanto sopra è rafforzato dall’esistenza  nelle polizze di RCT di clausole come quella presente nel testo ANIA: “l’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione d’altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza …(omissis)”.

Sembra superata la rigida applicazione del passato che riteneva applicabile l’articolo 1910, alle sole assicurazioni contratte dallo stesso soggetto assicurato, estesa oggi, nell’evoluzione giurisprudenziale abbastanza consolidata, anche alle assicurazioni contratte da soggetti diversi (ove solo successivamente si accerti che beneficiario delle assicurazioni sia il medesimo soggetto).

Il regime di successivo accertamento della coesistenza assicurativa, determinata da soggetti diversi, potrebbe essere invocata quale deroga all’obbligazione di avviso, di cui al richiamato articolo 1910, ma tale circostanza deve essere approfondita in merito alla conoscenza che il soggetto assicurato aveva o doveva avere della condizione d’assicurazione cumulativa.

Vi è inoltre incertezza per le polizze di RCT, se il principio di proporzionalità (… chiede a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto …), debba riferirsi ai massimali assicurati o ad una suddivisione del danno per il numero dei contratti assicurativi coinvolti, prescindendo dai massimali (anche se la prima tesi sembra prevalere sulla seconda).

Di fronte alla sempre più frequente diffusione del prodotto assicurativo a mezzo convenzioni legate all’appartenenza a certe categorie (dipendenti, correntisti, tesserati, mutuatari ecc.), che inevitabilmente creano situazioni di pluralità assicurative, sorge la necessità di evitare conflitto interpretativo, che non si può a priori escludere, in considerazione della situazione d’incertezza del diritto al riguardo.

Ad evitare tale rischio si può, anzi forse si deve, inserire nelle polizze di RCT la clausola di secondo rischio, in chiave DIC (Difference In Conditions) e DIL (Difference In Limit), in modo da far operare tale assicurazione quando non opera l’altra o le altre.

Clausola di secondo rischio e coesistenza di altre assicurazioni

Secondo rischio per differenza di condizioni (DIC) e di limiti (DIL)

Qualora a favore dell’Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente Polizza, quest’ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni, ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente Polizza a favore dell’Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i massimali e le condizioni previsti in quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;

b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni, ma i massimali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l’intero danno, la presente Polizza risarcirà l’Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente Polizza.

c) le franchigie della presente Polizza, se inferiore, s’intendono assorbite dalle franchigie e/o scoperti previste dalle predette altre assicurazioni; se superiore, valide solo per la differenza.

d) quanto sopra costituisce assolvimento dell’obbligo di comunicazione alla Società dell’esistenza d’altre assicurazioni di cui all’articolo 1910 codice civile.




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I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



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