Coassicurazione indiretta e diretta


Codice ANIA d’autodisciplina [art. 1910, 1911 cc]


Il riferimento Legislativo

La Coassicurazione Assicurazione ripartita fra più Assicuratori per quote determinate (di cui all’Art. 1911 del Codice Civile – c.d. Coassicurazione Diretta), a differenza della ”Assicurazione presso diversi Assicuratori" (di cui all’Art. 1910 Codice Civile – c.d. Coassicurazione Indiretta), si attua, di norma, con un unico contratto per l’intero rischio oggetto dell’Assicurazione, sottoscritto da più Assicuratori, ciascuno per la rispettiva quota.

Nella normativa contrattuale uno degli Assicuratori è di norma delegato dagli altri alla gestione ordinaria del contratto Assicurativo e viene negata l’obbligazione solidale tra le Coassicuratrici che rimangono invece obbligate nei limiti del pro quota.

La gestione dei Sinistri

La materia era regolamentata da precisi accordi ANIA, suddivisi per i rami d’appartenenza (Incendio, Furto, Infortuni, RCT etc.), e coinvolgevano tutte gli Assicuratori aderenti alla nominata associazione di categoria.

Tali norme associative decennali, che regolamentavano sia la Coassicurazione Diretta che quella Indiretta, sono state abrogate con circolare ANIA del 29/07/2004, nel rispetto delle normative e direttive sulla libertà di concorrenza italiana e comunitaria.

A parziale rimpiazzo degli accordi di cui sopra é stato elaborato il Codice ANIA di autodisciplina per la Coassicurazione (che si riferisce alla sola Coassicurazione Diretta), le cui disposizioni elaborate su base volontaria sono operative dal 1°/01/2005 per le società aderenti di cui all’elenco consultabile in internet.

Il Codice di autodisciplina é regolamentato da una serie d’incombenze che riguardano la Delegataria (impresa cui è stata assegnata la delega) e le Coassicuratrici aderenti, che per i sinistri affrontano i seguenti argomenti: modalità denunce, aggiornamento riserve tecniche, informazioni stato dell’istruttoria e pagamenti indennizzi.

Segnaliamo in particolare una disposizione che, se confermata dalla pratica applicazione, è di notevole portata e soprattutto migliora la situazione pregressa per quanto riguarda il pagamento dei sinistri.

In passato si doveva procedere alla gravosa raccolta (collection) delle singole quote d’indennizzo, mentre oggi la Delegataria paga l’intero danno e recupera le rispettive quote dalle Coassicuratrici; solo per i danni superiori ad € 100.000 (al netto della quota di pertinenza della Delegataria) la stessa ha facoltà di chiedere preventivamente alle Coassicuratrici le rispettive quote.

Il riferimento contrattuale nei sinistri


Il Codice indica i testi delle Clausole per la Ripartizione dell’Assicurazione e Delega in versione standard ed in versione brokers per i contratti da questi intermediati; con riferimento a questi ultimi, si evidenzia un altro elemento positivo.

La richiamata Clausola, infatti, per le Coassicuratrici recita:

…[omissis] saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l’istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendo a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare, in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti etc.) [omissis].

Non si tratta di una novità, ma la generalizzata istituzione della clausola che richiama la gestione sinistri, non sempre presente nella clausola, serve a formalizzare il rapporto triangolare tra Assicurato, Broker ed Assicuratore per le delicate attività istruttorie riferite ai danni ed aiuta a certificare la validità delle varie comunicazioni eseguite per conto del Cliente da parte del broker, compresa l‘importante lettera interruttiva della prescrizione (trasmessa ex Art. 2952 Codice Civile).

Nota

Rimane invece purtroppo senza alcuna regolamentazione la Coassicurazione Indiretta, che essendo più complessa ed esposta a situazioni conflittuali, determinerà una situazione di grave incertezza e confusione.

Saremo chiamati a contrastare e dirimere gli atteggiamenti eterogenei degli Assicuratori coinvolti, a coordinare gli incarichi a più periti, i quali se non quantificano il danno nella stessa misura, di fatto vanificano l’obbligazione dell’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto; in sintesi faremo un salto nel passato.




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