Malattie professionali


Responsabilità datore di lavoro e l’assicurazione


Nota scaturita da una segnalazione di un Assicurato, che ha denunciato un sinistro di probabile asbestosi (pneumoconiosi dovuta da inalazione di polvere di asbesto = amianto), per richiamare l’attenzione sulle malattie professionali (asbestosi, ipoacusie, silicosi ecc.) che creano qualche problema di copertura assicurativa.

Pur trovandoci di fronte a polizza di RCT, che nella garanzia RCO annovera l'estensione alle Malattie Professionali, senza la rituale esclusione dell’asbestosi e silicosi, la prestazione assicurativa risulta svuotata d'effetto, in quanto negli ultimi anni (il periodo di possibile coinvolgimento può riguardare un lasso di tempo che va da sette a dieci anni circa) è mutato l'Assicuratore per tre volte.

L’effetto perverso che si potrebbe determinare tra la garanzia assicurativa e la conclamata Malattia Professionale è il seguente:

Trattandosi di malattia (obiettiva alterazione dello stato di salute a carattere evolutivo dovuta a cause organiche naturali non connessa ad infortunio), la stessa non si manifesta in maniera fortuita, violenta ed esterna, ma al contrario ha una patologia graduale/progressiva nel tempo e per trovare la collocazione di riferimento assicurativo andrebbe individuato il rapporto temporale causa/effetto della tecnopatia.

In altre parole dovremmo determinare a quale periodo temporale lavorativo (incubazione morbigena) può essere imputata la denuncia di malattia professionale nel suo divenire, rispetto al, od ai, periodi assicurativi succedutisi, per poter denunciare validamente il sinistro.

L'Assicuratore però ha contrattualmente posto in polizza un limite di esclusione del rischio per quelle malattie professionali manifestatesi in data anteriore all'effetto di polizza e/o che siano la conseguenza di fatti colposi (lavorazione morbigena) non verificatisi nel tempo di validità dell'assicurazione.

Vi é poi un limite temporale di decadenza, seguito spesso da un secondo disposto, che ritiene inclusa in garanzia solo quella malattia professionale manifestatasi entro 6 mesi (o massimo un anno) dalla data di cessazione: A) della polizza; B) del rapporto di lavoro.

In sostanza se l'Assicuratore negli ultimi 7/10 anni (periodo incubazione della malattia) non è lo stesso, avremmo una grave carenza della prestazione assicurativa, che rende il caso non, o solo in parte, “garantito” dall'Assicuratore.

Osserviamo, in fine, che sotto l'aspetto assicurativo vi sono notevoli problemi di collocazione della garanzia, giacché l'Assicuratore non ha inteso assumere il rischio d'impresa, che per lo più spesso è anche pregresso ed antecedente all'esistenza della polizza.

Ai fini di non determinare una negligente soluzione di continuità della copertura, con le intuibili conseguenze, dovremmo ottenere una clausola contrattuale (del tipo: Claims Made) di questo tenore, che ben difficilmente l'Assicuratore concederà:

...(omissis)...L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di cui sopra, è estesa al rischio delle Malattie Professionali a condizioni che le stesse siano reclamate per la prima volta in data posteriore a quella della stipula della polizza e che a tale data non esistano alterazioni patologiche in atto e note in quanto diagnosticate o inducenti apprezzabili sintomatologie soggettive conosciute dal Contraente (omissis)...

È doveroso e indispensabile, anche per una eventuale responsabilità (negligenza) dell’intermediario, che l’Assicurato sia assolutamente informato sull’argomento e, soprattutto, sui rischi che corre modificando la contraenza dell’Assicuratore, dovendo avere coscienza e consapevolezza della situazione di eventuale scopertura.




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I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



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