Macchine operatrici e carrelli


Responsabilità Civile nell’assicurazione


Data l’assoluta confusione che regna sull’assicurazione delle macchine operatrici, che spesso determinano situazioni conflittuali e con spiacevole contestazioni dell’operatività della copertura assicurativa, seguono delle note che possono aiutare a capire meglio il problema.

Le macchine operatrici (delle quali i carrelli fanno parte) trovano la loro naturale copertura assicurativa con specifica inclusione del relativo rischio nelle polizze di Responsabilità Civile Generale (RCG, RCT o RCD) delle Aziende.

Tale garanzia, NON obbligatoria, spiega il suo effetto sia per i danni da circolazione (spostamento da luogo a luogo), che per quelli da impiego (movimentazione operativa o di lavoro), in aree rigorosamente private.

Detti veicoli devono essere obbligatoriamente assicurati per la Responsabilità Civile quando invece circolino, anche per brevi spostamenti, in strade pubbliche o in aree private a queste equiparate (ex Legge RCA 990/69).

Per la circolazione in aree pubbliche, od equiparate, tali veicoli necessitano ovviamente di certificazione rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, contenente (ex Artt. 58 e 114 Codice della Strada):

1) i dati di identificazione e costruttivi
2) le precisazioni alle quali la circolazione del veicolo è subordinata
3) la targa di riconoscimento da applicarsi al veicolo.

L’Ufficio della M.C., previa omologazione o dichiarazione di conformità, provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa (ex Artt. 211 e successivi, Art. 298 del Regolamento d’esecuzione del C. d. S.)

Per guidare le macchine operatrici in strade pubbliche o private equiparate, occorre aver conseguito regolare patente di guida B o C (ex Art. 124 C.d.S.).

Poiché da quanto sopra esposto emerge la necessità di istituire un impianto assicurativo che garantisca la copertura assicurativa dei carrelli e delle macchine operatrici nel loro promiscuo impiego, si dovrà disporre quanto segue.

1) Polizza di Responsabilità Civile Generale
Estendere la garanzia alle Macchine Operatrici o ai Carrelli (che comprende la circolazione e movimentazione in aree esclusivamente private, con l’esclusione dei danni da circolazione, ex Legge 990/69)

2) Polizza Responsabilità Civile Auto
Stipulare tale polizza (ex Legge dell’obbligo 990/69), che comprende la circolazione in aree: pubbliche, private ed equiparate alle pubbliche.

Definizioni

Macchine operatrici:
a) le macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o stradali e per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Tali veicoli debbono avere tecniche costruttive tali da non superare la velocità di 40 Km/h, se montati su pneumatici, e 15 Km/h se montati su cingoli.

Carrelli e Veicoli Speciali (differenziazione)
I veicoli per uso speciale sono quelli destinati prevalentemente e normalmente alla circolazione sulle pubbliche strade, mentre le macchine operatrici o i carrelli sono quelli operanti nell’esecuzione di lavori particolari, per i quali la circolazione costituisce un fatto secondario e, comunque, subordinata all’esecuzione del lavoro.

Giurisprudenza Area Pubblica – Privata (differenziazione)

….(omissis) un’area deve essere definita pubblica con riferimento all’effettiva destinazione all’uso, indipendentemente dall’appartenenza del luogo al demanio (omissis)….

….(omissis) è pubblica quell’area privata, effettivamente e sostanzialmente assoggettata all’uso di collettività (omissis)….

....(omissis) deve considerarsi pubblica qell’area aperta alla libera o condizionata circolazione di cose e persone, indipendentemente dalla sua reale appartenenza (omissis)….

….(omissis) l’area frequentata da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, diventa a tutti gli effetti pubblica per l’uso che se ne fa (omissis)….

….(omissis) le norme legislative (Leggi come: il C.d.S., la 990/69RCA, il Codice Civile ecc.) sono applicabili in riferimento alla circolazione che si svolge su strade private che siano di uso comune (equiparate pubbliche) (omissis)….

Sono state ritenute aree pubbliche: aeroporti, porti marittimi, scali merci ferroviari, stabilimento Fiat, stabilimento ILVA di Taranto, insediamenti fieristici, cantieri ecc. ecc.

AGGIORNAMENTO DEL 1010/06/2013

La Motorizzazione Civile, con la circolare n. 4041/Segr/DGT del 24/04/2013 ha di fatto vietato la circolazione dei Carrelli Elevatori (per carico e scarico di merci) su strade pubbliche o private se equiparate alle pubbliche; la questione, discutibile, è quella di non aver derogato e di ritenere invece valido, anche per tali veicoli, il 2° comma dell’articolo 114 del Codice della Strada, che prevede l’obbligo d’immatricolazione dei veicoli in circolazione delle specificate aree.
Tale incongruenza scaturisce dal fatto che la legge 39/82, ammetteva la circolazione saltuaria su strade aperte al traffico anche per le macchine operatrici non immatricolate. In fase successiva la legge 39/82 è stata superata dal DL 112/08, che non ha integrato la straordinaria concessione.
Nella situazione attuale, pertanto sembra che le imprese che utilizzano carrelli elevatori per carico e scarico di merci fuori dai loro piazzali, che non sono regolarmente immatricolati, siano fuori legge; ovviamente in questa deprecabile situazione potrebbe essere anche problematico assicurarli per la Responsabilità Civile.






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I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



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