Infortuni – Malattia


Documentazione medico-sanitaria estera in lingua straniera


Quesito:

È legittima la richiesta che l’assicuratore rivolge all’assicurato, o suoi aventi diritto, di tradurre in forma asseverata presso ambasciate o consolati, le cartelle cliniche, gli atti penali o atti processuali esteri redatti in lingua straniera e presentati in sede d’indennità o rimborso assicurativi?

Risposta:

I fondamenti giuridici ai quali ci si deve ispirare sono quelli della formulazione delle prove, contenuti nelle disposizione legislative di cui al combinato disposto del capitolo delle Prove Documentali (Artt. 2697 e 2698 Codice Civile) e dell’Atto Pubblico (Artt. 2699, 2700 e 2714 Codice Civile).

Si ritiene comunemente che l’onere della prova sul diritto dell’Assicurato all’indennizzo, consistente nel danno verificatosi durante l’operatività della garanzia in dipendenza d’evento compreso tra i rischi assicurati, grava ed incombe su di esso, ai sensi delle disposizioni di legge (I° comma dell’Art. 2697 Codice Civile).

Riteniamo tale prova sufficientemente e correttamente raggiunta con la produzione di cartella clinica o atti penali o processuali (costituenti Atti Pubblici) redatti in lingua straniera, mentre la ricerca che in tali documenti esistano circostanze, elementi o cause per confermare, ridurre o negare il diritto dell’assicurato sono a carico dell’assicuratore (II° comma dell’Art. 2697 Codice Civile), che possono essere facilmente raggiunte dall’assicuratore stesso con la semplice traduzione fiduciaria del documento presentato.

Aggiungiamo che nelle polizze infortuni o malattia di norma le parti, nell’ambito dell’autonomia contrattuale e negoziale, non hanno convenuto che tale determinata circostanza debba essere provata in un modo predeterminato e specifico, pertanto, non è ammesso il ricorso a prove diverse che costituirebbero inversione o aggravamento dell’onere della prova per la parte più debole.

Ciò premesso, riteniamo che la cartella clinica, gli atti penali e quelli processuali esteri in copia autentica, anche se redatti in lingua straniera, sono sufficienti al superamento dell’onere a carico dell’assicurato e che l’eventuale e facoltativa traduzione sia a carico dell’assicuratore che riceve tali documenti, i quali sino a dimostrazione di falso, costituiscono valida e piena prova.

Va ricordato inoltre che in questi casi l’assicurato o suoi aventi diritto, sono soggetti socialmente protetti, trattandosi sempre di consumatori a tutti gli effetti e pertanto tale richiesta è fortemente vessatoria o abusiva.




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I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



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