Accidentalità e rischio d’impresa


Approfondimenti assicurativi del sinistro di RC


La Fattispecie
Circostanza: la presenza di sassi nel piazzale di lavoro che, nelle operazioni di sollevamento e posa, sono stati involontariamente trasferiti nei contenitori, determinando danni a terzi, può costituire danno non “accidentale” e/o “rischio d’Impresa”?

Premessa sull’Accidentalità
La proposizione fatto accidentale fa riferimento alla causa genetica del danno, che deve avere le caratteristiche idonee ad escludere la previsione e la volontà; in altri termini, non è presa in considerazione tanto l'accidentalità, quanto l'aleatorietà che costituisce l'elemento diacritico del concetto di rischio.

Anche se la sua causalità straordinaria non traccia una marcata linea di divisione tra l'accidentale e il non accidentale (concetto peraltro fumoso, generico ed inafferrabile), si ritiene che la fattispecie esaminata possa suggerire un tentativo per argomentare a nostro favore. La tesi sostenibile è quella del giusto concetto d’accidentalità, quello che non limita la copertura assicurativa ai danni spiccatamente e meramente casuali, ma comprende i fatti colposi dell'Assicurato, che ha cagionato a terzi danni poco prevedibili.

Status quo dell’Accidentalità
La dizione accidentale (vilipesa dagli Assicuratori) è stata ritenuta più favorevole all’Assicurato, con un parziale capovolgimento della sua valenza probatoria, da una prevalete giurisprudenza espressa dalla Corte di Cassazione: 14/1/71 n. 55, 17/11/76 n. 4270, 30/10/79 n. 5679, 25/11/80 n. 6265, 30/4/81 n. 2652, 17/10/83 n. 6071 e 6/8/88 n. 4860, e successive, nel segno di un certo autorevole orientamento remoto e recente della dottrina specializzata.

In tali sentenze, come nel pensiero dottrinale, il significato d’accidentale riferito al contratto assicurativo di RC, é considerato nella sua accezione di non prevedibile, non voluto e la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'assicurazione di RC: "copre, con la sola eccezione del fatto doloso, ogni rischio derivante da quella responsabilità".

L’Accidentalità al caso segnalato
Si può sostenere che la fattispecie entra nella proposizione di fatto accidentale, in quanto portatore delle essenziali caratteristiche di straordinarietà, imprevedibilità (1), che rendono il rischio incerto e come tale assicurato, anche se siamo lontano dal dire che è certamente in garanzia (esistono sentenze e dottrina minoritaria contrarie).

Sul Rischio d’Impresa
Sembra assai improbabile che il caso in esame possa annoverarsi quale “rischio d’impresa”. Si può chiude il discorso con l’argomentazione che dalla stessa struttura della RC, che prevede il risarcimento dei danni a terzi, deriva come conseguenza lapalissiana, che non sono risarcibili quei danni che finiscono per ricadere o ripercuotersi sull’Assicurato stesso, divenendo appunto rischio d’impresa, ma il caso prospettato, sembra diverso giacché il danno è in capo al terzo.

Tutta al più si potrebbe parlare di Responsabilità Contrattuale, che non rientra nell’alveo della RC Generale, ma in quella professionale specifica. Spesso però la RCG delle imprese è di quelle promiscue di tipo extracontrattuale (aquiliana) che s’interseca in qualche modo con quella professionale (extra aquiliana).

(1) = sarebbe utile dimostrare che a fronte di molti carichi la circostanza lamentata (sassi) si è  verificato solo 1 volta.




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I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



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