Un Assicuratore ha negato all’Assicurato l’indennizzo di un infortunio, avendo accertato l’esistenza d’altro contratto infortuni, taciuto agli Assicuratori, ed ispirandosi alla clausola di polizza: Altre Assicurazioni.
Tale tesi è confortata da una consolidata giurisprudenza (vedesi per tutte la sentenza della Cassazione n. 8947/95), che la conferma ed alla quale gli assicuratori si sono associati di buon grado.
La clausola alla quale ha fatto riferimento tale Assicuratore, ispirata in toto all’Art. 1910 CC, è, nella sua forma standard, la seguente:
Altre assicurazioni:
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, il Contraente o l’Assicurato devono dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore.
Per neutralizzare gli effetti nefasti di tale clausola, la quale, combinata con l’Art. 1892 C.C., determina la decadenza al diritto sull’indennità, si può inserire la seguente deroga:
Altre assicurazioni:
A) - Infortuni Individuale
L’assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre assicurazioni stipulate per il medesimo rischio.
B) Infortuni Cumulativa
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le altre assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per lo stesso rischio.
È, pertanto, opportuno inserire nelle polizze Infortuni, soprattutto quelle Infortuni Cumulativa (data l’alta probabilità che questa specie coesista con altre assicurazioni direttamente stipulate), la clausola di cui ai punti A) o B).
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