Invalidità Permanente da Malattia (IPM)


Capitolo III • Sinistri di Garanzia Diretta


Manuale di Gestione Sinistri


Fase Denuncia
In caso di malattia che abbia comportato o che sembri comportare un’invalidità permanente dovrai inviare in breve tempo (massimo dieci giorni dalla sua diagnosi, conoscenza e/o manifestazione) all’Assicuratore la denuncia a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta, anticipandola per telefax o via mail, corredata da:

1. certificato medico dettagliato sulla natura, decorso e conseguenze della malattia;
2. copia “originale” della cartella clinica (in caso di ricovero);
3. copia degli esami e\o analisi eseguiti ed ogni altra documentazione pertinente alla patologia in corso;

Fase Documenti
Dopo circa cinque/sei mesi dalla presentazione della certificazione medica attestante l'avvenuta guarigione clinica, dovrai trasmettere all’Assicuratore relazione medicolegale, indicante la quantificazione del grado dell'invalidità permanente residuata o, in alternativa, certificato medico generico con l’esistenza di postumi invalidanti da valutarsi in sede medico-legale.

E' facoltà dell’Assicuratore di richiedere ulteriore documentazione medica ed inoltre di sottoporti agli accertamenti e controlli medici ritenuti necessari.

Fase Liquidazione
Ti attiverai per ottenere un’offerta o un Atto di Quietanza e Transazione, verificandone la congruità unitamente al Tuo medicolegale di fiducia.

In caso di non accettazione dell'offerta ti attiverai per la definizione al meglio della pratica e se vi saranno contestazioni sul diritto al rimborso, pondererai la questione per un giudizio di merito del tuo medicilegale e la successiva trattativa o per la richiesta di arbitrato (vedasi infortuni).

Nella decisione dell’eventuale arbitrato è bene coinvolgere il tuo medico che ha eseguito la valutazione (e se non hai un tuo medico, forse, è il caso di procurarselo), poiché è lui che in sede arbitrale deve sostenere la valutazione più alta di quella riconosciuta dall’Assicuratore.

ATTENZIONE
Poiché come specificato in premessa il diritto all'indennizzo si prescrive in DUE ANNI dal “fatto ...” è opportuno che la documentazione necessaria per lo svolgimento della pratica venga fatta pervenire all’Assicuratore con tempestività e non oltre tale termine, pena la decadenza del diritto all'indennità.



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