Infortuni


Capitolo III • Sinistri di Garanzia Diretta


Manuale di Gestione Sinistri


Fase Denuncia
In caso di sinistro dovrai segnalare, entro tre giorni o secondo quanto indicato in polizza, l’infortunio all’Assicuratore a mezzo raccomanda con avviso di ricevimento o telefax o via mail, indicanti i seguenti dati essenziali:

1. polizza interessata dall'evento
2. giorno e ora del sinistro
3. generalità dell'infortunato o del deceduto
4. sommaria descrizione delle modalità dell'infortunio
5. descrizione delle lesioni (prognosi e diagnosi)

Dovrai poi inviare all’Assicuratore la certificazione medica con l'indicazione della diagnosi e prognosi e la descrizione delle cure prestate, nonché, qualora si fosse reso necessario il ricovero ospedaliero, fotocopia della cartella clinica.

Per tutta la durata dell'infortunio invierai periodicamente all’Assicuratore i certificati medici attestanti il proseguimento dell'inabilità adoperandoti che gli stessi abbiano una continuità temporale e, ultimata l’inabilità, ti procurerai il certificato di guarigione clinica, con la conferma o il diniego del residuo di postumi invalidanti (risulterai guarito: A. con postumi invalidanti, da valutarsi in sede medicolegale; B. senza postumi invalidanti).

Fase Documenti
Qualora il certificato di guarigione clinica concludesse per l’esistenza di postumi invalidanti, dovrai far pervenire all’Assicuratore:

1. eventuale relazione del proprio medicolegale con la quantificazione del grado di invalidità permanente residuata, eseguita non prima di 4/5 mesi dalla guarigione clinica (espressa sulla base della tabella ANIA o INAIL, secondo quanto prescritto dalla polizza interessata);

2. se hai una polizza con capitali calcolati sui multipli di retribuzione (che normalmente prevedono le 12 o le 3 mensilità antecedenti al sinistro), dovrai produrre la quantificazione documentata (buste paghe, modello CUD o 101 o dichiarazione specifica del datore di lavoro), che certifichi quanto percepito per retribuzione.

Qualora la polizza comprendesse anche la “Inabilità Temporanea” (IT), oltre all’indennizzo da “Invalidità Permanente” (IP) di cui sopra, tratterai anche tale danno sulla base dei giorni di inabilità, che potrebbero essere valutati dall’Assicuratore con la seguente modulazione: A) giorni di Inabilità Temporanea Totale (ITT = 100%), per 1/3 dell’inabilità o tutta la durata dell’eventuale gesso; B) giorni di Inabilità Temporanea Parziale (ITP = 50%) per l’altro 1/3 dell’inabilità; C) Inabilità Temporanea Minima (ITM = 30 o 25 %), per l’ultimo 1/3 dell’inabilità.

Per i casi mortali dovranno essere procurati dagli interessati (eredi) i seguenti documenti:

1. estratto dell'atto di morte (certificato autoptico) o copia dell’eventuale autopsia
2. atto notorio che elenca gli eredi (viene respinto l’atto sostitutivo di notorietà)
3. stato di famiglia
4. decreto del giudice tutelare (nel caso di esistenza di eredi minori)

Fase Liquidazione
Al ricevimento della proposta di liquidazione dell’Assicuratore, verificherai la congruità dell'offerta consultando il Tuo eventuale medicolegale sulla congruità della quantificazione dell’invalidità.

In caso di non accettazione dell'offerta dell’Assicuratore, Ti attiverai per la definizione migliorativa della quantificazione e sottoporrai il caso al tuo Consulente Medico di fiduciario per avere un parere sull’opportunità dell’eventuale procedura arbitrale (perizia contrattuale), chiedendogli soprattutto se intende sostenere la sua valutazione, che è in contrasto con quella del medico dell’Assicuratore. Ti regolerai secondo la risposta del tuo medico, al quale avrai spiegato che se ritiene equa la valutazione dovrà sostenerla in sede arbitrale.

Al solo fine di darti una prima visione approssimativa ed immediata dei postumi base puoi consultare la TABELLA/T1 della "raccolta moduli", che raffronta, quando è possibile, le quantificazioni scolastiche di partenza, indicate nelle uniche due tabelle ufficiali, ANIA e INAIL, per il ramo infortuni. Ovviamente si tratta di menomazioni tipo, dalle quali il medico deve partire per quantifica la effettiva Invalidità Permanente, che deve essere assolutamente riscontrata di volta in volta con visita medicolegale.

In caso di Controversia insanabile dovrai:
se è una contestazione sulla valutazione dell’inabilità temporanea o dell’invalidità permanente (quantum debeatur), devi A. (quantum debeatur), ponderare bene l’opportunità di dar corso all’ARBITRATO (allo scopo puoi usare il MODULO/S5 della: "raccolta moduli"), seguendo le norme di polizza per il caso di controversia sul danno (che normalmente prevedono la nomina di Periti di parte – uno l’Assicurato e l’altro l’Assicuratore - poi, da subito o in caso di disaccordo dei due periti nominati, secondo il disposto della clausola arbitrale, la nomina del terzo Perito);

B. se è una contestazione, invece, sull’interpretazione della polizza (an debeatur), ponderare se rivolgerti ad un buon avvocato in materia civilista e specializzato nelle assicurazioni.

Prima di decidere sull’opportunità di chiedere l’Arbitrato (vedi anche le: TABELLE/T5 - consulto le tavole infortuni per un disaccordo) o di incaricare un legale di fiducia, devi sentire l’Assicuratore, al quale puoi trasmettere un formale invito all’adempimento (allo scopo puoi usare il MODULO/S4 della: "raccolta moduli"), inducendolo a farti una nuova offerta o una conferma della contestazione elevata, per iscritto; se nulla cambia nella sostanza avrai tutti gli elementi per prendere una decisione sul prosieguo.

ATTENZIONE
Poiché come specificato in premessa il diritto all'indennizzo si prescrive in DUE ANNI dal “fatto su cui il diritto si fonda .” è opportuno che la documentazione necessaria per lo svolgimento della pratica venga fatta pervenire all’Assicuratore con tempestività e non oltre tale termine, pena la decadenza del diritto all'indennità (al fine di dar eventuale prova dell’invio della documentazione finale dell’infortunio, la trasmetterai a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta).



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