Danno non patrimoniale (incapacità lavorativa in assenza di redditi)


Sentenza N. 14517 del 10 luglio 2015


In caso di risarcimento del danno (da liquidare, ad esempio, a seguito di incidente stradale), ai fini della relativa quantificazione conta l’eventuale attività del danneggiato: infatti, fermo restando il fatto che vada comunque risarcito il danno non patrimoniale, invece, nel caso di soggetto disoccupato, va negato il risarcimento del danno patrimoniale se quest’ultimo, pur professionalmente qualificato, non abbia mai svolto quella determinata attività lavorativa specifica.

È quanto chiarito dalla Cassazione in una recente sentenza.

L’invalidità civile, anche permanente, può comportare il risarcimento della capacità lavorativa generica, ma non anche, nel caso di soggetto inoccupato, della capacità lavorativa specifica.

Come dire che l’invalido disoccupato ha diritto al risarcimento del solo danno “generico” non patrimoniale.

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica non scaturisce immediatamente dall’accertamento dell’invalidità permanente, bensì è necessario fornire la prova del fatto che quest’ultima condizione abbia causato la riduzione del reddito futuro di un’attività lavorativa effettivamente esercitata.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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