Nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione di un familiare, deve tenersi conto: 1) dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza; 2) quale la consistenza del nucleo familiare; 3) le abitudini di vita; 4) la situazione di convivenza.
Sino a escludere la configurabilità del danno non patrimoniale da morte se tra fratelli unilaterali non vi sia mai stato un rapporto affettivo e sociale, né rapporti di frequentazione e conoscenza.
Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile
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