Trasporto internazionale di merci su strada (CMR)


Sentenza N. 2075 del 30 gennaio 2014


L'art. 13 della convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada attribuisce, al pari dell'art. 1689 del Codice Civile, la titolarità del diritto all'indennizzo in ragione dell'incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate.

Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell'art. 1689 del Codice Civile, solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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