Trasporto cose (vettore - spedizioniere / venditore / acquirente)


Sentenza N. 16961 del 24 luglio 2014


Con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, il venditore trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi e, quindi, il rischio connesso al loro danneggiamento; ne consegue che la qualità di assicurato avente diritto all'indennizzo, nel contratto per conto di chi spetta, è rivestita non dal venditore ma dall'acquirente.

Vedesi articolo 1510 Codice Civile.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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