Coassicurazione diretta


Clausola di Coassicurazione, effetti interruttivi e termine di prescrizione


Nella gestione dei contratti di Coassicurazione (ex. Art.1911 C.C.), è consuetudine demandare i poteri di rappresentanza da parte dei Coassicuratori a un solo Coassicuratore, detto Delegatario, e tale conferimento si formalizza nella clausola di delega.

Detta clausola, persegue la finalità di affidare a una compagnia (usualmente l’assicuratore che detiene la maggior quota) la gestione dei rapporti contrattuali, col corrispondente impegno delle società Coassicuratrici di riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri riguardi, tutti gli atti di gestione ordinaria compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune, compreso quanto concerne la liquidazione dei danni.

Nel determinare quali siano gli atti di ordinaria gestione che il Delegatario può e deve compiere con riguardo alla liquidazione dei danni, la giurisprudenza si è consolidata nel riconoscere che il Delegatario è legittimato a ricevere tutte le comunicazioni stragiudiziali inerenti ai sinistri.

Se all'Assicuratore Delegatario, pertanto, è stato affidato l'incarico di eseguire tutte le pratiche e trattative del sinistro con l'Assicurato, egli non è carente di legittimazione passiva e può idoneamente ricevere anche gli atti interruttivi della prescrizione, i quali sono validi anche per i Coassicuratori.

In sintesi, l'interruzione del termine prescrizionale notificato al Delegatario ha effetto anche nei confronti dei Coassicuratori, che hanno delegato al primo i poteri di legittimazione passiva ordinaria.

Si ritiene pertanto che l'interruzione della prescrizione (ex Art. 2952 II comma del CC), validamente esercitata con il Delegatario, alla quale la clausola di delega conferisce poteri rappresentativi dei mandanti, sia giuridicamente valida anche nei confronti degli altri Coassicuratori.

Poiché è molto importante inserire nei contratti di coassicurazione diretta un’idonea clausola di delega, s’indica di seguito due testi di riferimento che si differenziano tra loro solo nella gestione dei premi (ciascun Assicuratore o Delegataria.)

Ripartizione dell’assicurazione e delega (versione: premio pro quota a ogni coassicuratore).

L’Assicurazione è ripartita per quote tra le Società (coassicuratrice e Delegataria) indicate nel Contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, escluso ogni responsabilità solidale. Le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle concernenti il recesso o alla disdetta e alla gestione dei sinistri, s’intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento sarà effettuato dal Contraente direttamente nei confronti di ciascuna Società. Ogni modificazione del Contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Società solo dopo la firma dell’atto relativo.

Ripartizione dell’assicurazione e delega
(versione: intero premio alla sola delegataria)

L’Assicurazione è ripartita per quote tra le Società (coassicuratrice e Delegataria) indicate nel Contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle concernenti il recesso o alla disdetta e alla gestione dei sinistri, s’intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento sarà effettuato dal Contraente per intero alla Delegataria. Ogni modificazione del Contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Società solo dopo la firma dell’atto relativo.

Se il rapporto assicurativo è intermediato da un Broker, alle indicate clausole è necessario aggiungere questo capoverso:

Resta convenuto che qualsiasi comunicazione effettuata dal Broker all’Assicuratore delegatario s’intenderà come fatta dall’Assicurato (contraente) e ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker s’intenderà fatta all’Assicurato (contraente).

Nota Bene

Mentre l’interruzione della prescrizione fatta alla Delegataria è ritenuta valida anche per conto dei Coassicuratori (nella comunicazione è bene indicare: Valga la presente quale atto di messa in mora, con interruzione del termine di prescrizione nei Vs. confronti, nonché delle imprese Coassicuratrici), convenire in giudizio gli Assicuratori, invece, deve essere fatto singolarmente (deve essere citato ogni singolo coassicuratore).

Evocare in giudizio ogni singolo coassicuratore, invece che il solo delegato, evita il seguente frequente cavillo: il convenuto si costituisce pro quota (cioè: solo per la sua singola quota che ha sottoscritto), con la conseguenza che rimangono fuori dalla controversia gli altri Coassicuratori e le relative quote. Il fondamento sul quale si basa il cavillo alberga nella costante giurisprudenza che attribuisce la lite per inadempienza non già all’ordinaria gestione del contratto assicurativo, affidato alla delegataria, ma a una straordinaria situazione per la quale il coassicuratore delegato ha carenza di legittimazione passiva e non può rappresentare gli interessi degli altri coassicuratori. A conforto di tale tesi è richiamato l’Art. 1911, che esclude il vincolo di solidarietà tra i coassicuratori, i quali rimangono vincolati solo proporzionalmente alla rispettiva quota.




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I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



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