Claims made


Alla luce della sentenza di Cassazione N° 5624/05


Si ritiene che tale sentenza (della quale in calce si allega la “massima”) possa rendere incerto il quadro contrattuale e legislativo della clausola Claims Made, che è stata ingiustamente collocata fuori dal contratto assicurativo (Art. 1322 CC - contratti atipici), anziché in quello di appartenenza (Art. 1917 CC – Assicurazione RC), e la sua efficacia è stata ritenuta, altrettanto ingiustamente, limitativa della responsabilità dell’Assicuratore ed essendo pertanto in presunzione di vessatorietà è stata sentenziata l’approvazione in forma specifica (ex Art. 1341 e 1342 CC).

Pur non entrando nel merito della sentenza, si osserva da più parti che la pronuncia è un vero e proprio abbaglio della Suprema Corte, giacché nella prassi assicurativa e per un certo contesto di rischio, tale clausola è ritenuta da sempre più favorevole all’Assicurato che all’Assicuratore; elemento confermato dal relativo tasso che lievita.

Tutto ciò premesso, tracciamo di seguito quello che si ritiene sia il profilo della situazione sulla nominata clausola, dopo la segnalata sentenza.

Il contesto contrattuale della Clausola Claims Made (per epoca di reclamo).

Clausola che considera operante l’assicurazione solamente per danni richiesti per la prima volta, dal terzo danneggiato all’assicurato, nel corso del periodo d’assicurazione; prescinde dall’insorgere del danno stesso, purché per le richieste pregresse a tale periodo, l’Assicurato non ne sia a conoscenza quando stipula il contratto assicurativo. Cessata l’assicurazione di norma i danni reclamati dopo tale data non sono compresi.

Questa forma assicurativa permette di cambiare l’Assicuratore, senza soluzione di continuità della garanzia assicurativa (ad ogni Assicuratore saranno denunciati i sinistri reclamati per la prima volta entro la decorrenza delle rispettive polizze); il problema potrebbe nascere qualora si decidesse di non rinnovare la polizza priva della copertura “postuma” (sunset clause o clausola di tramonto) che copre le richieste pervenute dopo la cessazione del contratto.

Loss Occurence (per epoca di accadimento)
Clausola che considera operante l’assicurazione per i danni avvenuti nel corso del periodo di assicurazione. Cessata l’assicurazione di norma i danni reclamati in data successiva sono: A) esclusi con specifico riferimento; B) compresi sino alla prescrizione (decennale) del diritto dei terzi danneggiati, se manca qualsiasi riferimento di esclusione specifica; C) compresi per periodi indicati e predeterminati (6 mesi, 1 anno o 2 anni).

Per il caso “A” (molto frequente) e “C”, dopo il periodo di cessazione o tolleranza stabiliti nella polizza, tale forma assicurativa crea dei problemi nel momento nel quale si cambia l’Assicuratore.

Il riferimento Legislativo
Indipendentemente dalla sentenza, si ritiene che non ci sia dubbio che il contesto legislativo di tali clausole sia quello indicato dal Codice Civile nel Capo XX Dell’Assicurazione, all’Art. 1882 e seguenti, con particolare riferimento all’Art. 1917 che riguarda l’Assicurazione Contro i Danni.

Nota comportamentale
Si ritiene che la clausola Claims Made sia molto valida, soprattutto per le polizze che coprono il rischio in generale della Responsabilità Civile ed in particolar per la RC Difettosità dei Prodotti, RC Professionale, RC Pubbliche Amministrazioni ed RC Inquinamento e simili.

In occasione dell’esame delle polizze interessate, si dovrà controllare il testo che deve essere almeno quello standard ed in tale occasione dovranno essere visti anche i testi tradizionali della Loss Occurence, per accertare l’esistenza di una operatività postuma a cessazione della polizza.

Ovviamente nei contratti assicurativi, nuovi o pregressi, ove esiste la richiamata clausola Claims Made, sarà assolutamente necessario, ad evitare interpretazioni di decadenza della stessa, farla approvare in forma specifica dal Cliente, ai sensi ed agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del CC.

Claims Made (standard)
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi in essere non oltre X anni o mesi prima della data di effetto dell’assicurazione.

La garanzia è operante ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 del CC sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.

Sentenza della Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 13/01-15/03/2005 n. 5624 - (Presidente Fiduccia; Relatore Talevi; Pm Napoletano)

“Valide le clausole di Claims Made se approvate per iscritto dal contraente”

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - Contratto - Clausola di claims made - Legittimità - Carattere vessatorio - Necessità dell’approvazione scritta del contraente. (Articolo 1322 CC)

La Massima:

Il contratto di assicurazione della responsabilità civile che contiene la clausola Claims Made non rientra nella fattispecie disciplinata dall’articolo 1917 del Codice Civile, ma costituisce un contratto atipico, previsto dall’articolo 1322. La clausola è lecita, ma è vessatoria, dal momento che comporta per l’assicuratore un’evidente limitazione di responsabilità. Di conseguenza è necessaria l’approvazione scritta del contraente.


Aggiornamento


Cass. civ. Sez. Unite, 24/09/2018, n. 22437

M.C. Gr.It. s.r.l. c. A. S.p.A. e altri

Il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, che è volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell'art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro).




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