Area privata e circolazione


Quando l’area privata viene equiparata a quella pubblica (effetti)


Il problema non è semplice come potrebbe apparire, ma è annoso e può essere riassunto giuridicamente ed assicurativamente con lo stralcio che segue.
L’unica certezza è che l’area può essere “privata”, ma equiparata a quella pubblica con gli stessi effetti di quest’ultima (e piena applicazione della Legge 990/69, del Codice della Strada e del Codice Civile), giacché la determinazione è sancita solo dall’uso alla quale viene adibita; in via generale un’area privata, anche se controllata all’ingresso, ma con accesso a dipendenti, fornitori e clienti è stata ritenuta sempre equiparata a quella “pubblica” (vedesi alcune massime recenti della giurisprudenza in calce):

1) Tali veicoli devono essere obbligatoriamente assicurati per la Responsabilità Civile quando invece circolino, anche per brevi spostamenti, in strade pubbliche o in aree private a queste equiparate (ex Legge RCA 990/69).

2) Per la circolazione in aree pubbliche, od equiparate, tali veicoli necessitano ovviamente di certificazione rilasciata dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, contenente (ex Artt. 58 e 114 Codice della Strada):

- i dati di identificazione e costruttivi
- le precisazioni alle quali la circolazione del veicolo è subordinata
- la targa di riconoscimento da applicarsi al veicolo.

L’ufficio della M.C., previa omologazione o dichiarazione di conformità, provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa (ex Artt. 211 e successivi, Art. 298 del Regolamento d’esecuzione del C. d. S.)

Poiché da quanto sopra esposto emerge la necessità di istituire un impianto assicurativo che garantisca la copertura assicurativa di veicoli speciali nel loro impiego, si dovrà disporre quanto segue.

Polizza di Responsabilità Civile Generale:

Estendere la garanzia alle Macchine Operatrici o ai Carrelli o ai Veicoli Speciali
(che comprende la circolazione e movimentazione in aree esclusivamente private, con l’esclusione dei danni da circolazione, ex Legge 990/69)

Polizza Responsabilità Civile Auto:
Stipulare tale polizza (ex Legge dell’obbligo 990/69)
(che comprende la circolazione in aree: pubbliche, private ed equiparate alle pubbliche).

Area Pubblica – Privata (differenziazione della giurisprudenza):

….(omissis) un’area deve essere definita pubblica con riferimento all’effettiva destinazione all’uso, indipendentemente dall’appartenenza del luogo al demanio (omissis)….

….(omissis) è pubblica quella area privata, effettivamente e sostanzialmente assoggettata all’uso di collettività (omissis)….

….(omissis) deve considerarsi pubblica quella area aperta alla libera o condizionata circolazione di cose e persone, indipendentemente dalla sua reale appartenenza (omissis)….

….(omissis) l’area frequentata da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, diventa a tutti gli effetti pubblica per l’uso che se ne fa (omissis)….

….(omissis) le norme legislative (Leggi come: il C.d.S., la 990/69RCA, il Codice Civile ecc.) sono applicabili con riferimento alla circolazione che si svolge su strade private che siano di uso comune (equiparate pubbliche) (omissis)….

Sono state ritenute aree pubbliche:
aeroporti, porti marittimi, scali merci ferroviari, stabilimento Fiat Mirafiori, stabilimento ILVA di Taranto, insediamenti fieristici, cantieri ecc. ecc.




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