Codice Assicurazioni Private


Risarcimento Diretto approfondimenti


Il Decreto Legislativo 209/2005, ribattezzato subito come “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (CAP o CdAP)”, nel rinnovare tutto il complesso sistema assicurativo italiano in una prospettiva europeistica, ha introdotto anche le notevoli e contestate novità in materia di risarcimento del danno da sinistri stradali introducendo, tra l'altro il c.d. “risarcimento diretto” in forza del fatto che il danneggiato, ai fini di ottenere il giusto ristoro di quanto subito, si può rivolgere non più alla compagnia assicuratrice del danneggiante, ma a quella che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato al momento del sinistro, la quale, ai sensi dell'art. 149 comma 3° del D.Lgs. 209/2005, “a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.

1) Ambito applicativo

Il sistema del risarcimento diretto è applicabile ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica, tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dalla quale siano derivati danni al veicolo o lesioni di lieve entità ai loro conducenti (danno biologico fino al 9%), senza il coinvolgimento di altri veicoli responsabili.

Sono pertanto esclusi:

A) I sinistri occorsi su territorio estero, regolamentati da apposite norme;
B) Il danno subito dal terzo trasportato previsto dall'art. 141 che rinvia all'art.148 e dunque al risarcimento “ordinario”;
C) I sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia;
D) I sinistri occorsi tra veicoli assicurati con impresa che ha sede legale in altro stato membro, a meno di adesione al sistema di risarcimento diretto.

2) Modalità della richiesta del danno

La richiesta di risarcimento del danno deve essere inviata dal danneggiato che non si ritenga responsabile alla compagnia assicuratrice del mezzo di sua proprietà o alla guida della quale si trovava al momento del sinistro.
La domanda deve necessariamente contenere, pena l'interruzione dei termini utili per la proposta della offerta di risarcimento e conseguentemente di quelli per l'esercizio dell'azione civile, le seguenti informazioni:

Se si sono verificati solo danni al veicolo ed alle cose:

1) nomi degli assicurati;
2) le targhe dei veicoli coinvolti;
3) denominazione delle rispettive imprese;
4) descrizione delle circostanze e delle modalità di sinistro;
5) le generalità di eventuali testimoni;
6) l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
7) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;

Se vi sono state lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve indicare inoltre:

1) L'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
2) L'entità delle lesioni subite;
3) la dichiarazione ai sensi dell'art. 142 del CAP circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
4) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
5) l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Nota:
E' importante che la richiesta di risarcimento del danno venga inviata per conoscenza ed a mezzo di raccomandata a.r. o a mezzo telefax, anche alla compagnia di assicurazione di quello che si ritiene il responsabile. Tale accorgimento potrà permettere di abbreviare i termini per un eventuale successiva azione contro la stessa qualora il sinistro rientri nella casistica del risarcimento ordinario previsto dall'art. 148 del CAP.

3) Termini per la proposta di risarcimento

La compagnia assicuratrice deve indicare la propria offerta di risarcimento o gli eventuali motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno con apposita comunicazione nel rispetto dei seguenti termini:

- 90 gg. nel caso di lesioni;
- 60 gg. nel caso di danni ai soli veicoli o alle cose;
- 30 gg. nel caso di danni a veicoli o alle cose, qualora sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro il modulo CAI.

4) Interruzione dei termini

L'art. 149 comma 6° del CAP nonché l'art. 7 del DPR. di attuazione dell'art. 150, prevedono, qualora la richiesta di risarcimento sia incompleta o siano necessarie delle integrazioni, l' interruzione dei termini suddetti, fino al ricevimento delle integrazioni e dei chiarimenti.

Nota: La compagnia assicuratrice, in caso ritenute necessarie integrazioni e precisazioni, ha tempo trenta giorni per richiedere le suddette informazioni all'interessato. Pertanto, i termini previsti nel punto 3) non ricominceranno a decorrere fino al perfezionamento della domanda iniziale.

5) Offerta risarcitoria – Termini

L' impresa, valutati gli elementi contenuti nella domanda, con apposita comunicazione inviata al danneggiato, dovrà:

1) Formulare una congrua offerta di risarcimento del danno nel termini di:

- 30 gg in caso di danno ai veicoli ed alle cose se il modulo di denuncia sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti;
- 60 gg nel caso di danni solo a veicoli e cose senza sottoscrizione del CAI;
- 90 gg in caso di lesioni.

Comunicare gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento del danno entro i medesimi termini.

Il danneggiato, una volta ricevuta l'offerta nei termini di cui al punto sopra, potrà:

1) Dichiarare di accettare l'offerta;
2) Dichiarare di non accettare l'offerta;
3) Non rispondere alla proposta.

In ogni caso, la compagnia assicuratrice deve provvedere ad effettuare il pagamento della somma offerta nel termine di 15 giorni dal ricevimento della accettazione o del rifiuto dell'offerta o comunque decorsi 30 giorni dalla comunicazione senza aver ricevuto alcuna risposta dal danneggiato.

Tale somma viene comunque computata alla eventuale liquidazione definitiva del danno.

L'offerta di risarcimento del danno formulata dall’impresa, comprende anche (ma sarebbe meglio dire soltanto) il rimborso delle spese di consulenza medico-legale sostenute dal danneggiato.

Ai fini dell'offerta, non sono considerati danni accessori, le spese sostenute dal danneggiato per eventuale consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale.

6) Azione giudiziale diretta

Il danneggiato, qualora la compagnia cui ha rivolto la richiesta abbia respinto la sua richiesta di risarcimento del danno, la stessa non abbia comunicato l'offerta o il suo diniego nei termini previsti dall'art. 148 CAP (elencati al punto precedente) oppure non si sia giunti ad un accordo sulla offerta, potrà esperire azione diretta di cui all'art. 145 comma 2° nei soli confronti della propria compagnia assicuratrice. Tuttavia, la compagnia di assicurazione del veicolo responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema del risarcimento diretto.

L'azione diretta è esperibile soltanto quando:

1) siano trascorsi 60 gg (in caso di danni solo ai veicoli, ai natanti o altri beni materiali)
2) siano trascorsi 90 gg (in caso di lesioni di lieve entità)
3) siano trascorsi 30 gg (in caso di sottoscrizione del modulo CAI)

decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia “correttamente” chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto ed avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 149 e 150 del CAP.




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