Codice di Procedura Penale


Responsabilità Civile Garanzia RCO


Nel nuovo Codice di Procedura Penale troviamo nei procedimenti speciali due istituti che sono innovativi e che possono influire sulla portata della garanzia RCO, a fronte del vecchio testo, oggi largamente superato, che subordinava l’operatività della garanzia al procedimento d’ufficio o alla condanna penale.

Trattasi del Giudizio Abbreviato (ex Art. 438 CPP) e dell’Applicazione della pena a richiesta (patteggiamento) di cui all’Art. 444 CP, che nel concetto premiale della disciplina tendono a provocare una definizione anticipata del processo, rendendo incentivanti le conseguenze.

Se il giudice, sulla base degli atti presentati dall’accusa e dalla difesa, accerta che non ricorrono i presupposti di proscioglimento (ex Art. 129 CPP) emette la sentenza con i seguenti effetti:

A) Giudizio Abbreviato con condanna:
Vi sono tutti gli effetti della responsabilità conclamata.

B) Giudizio Abbreviato con assoluzione:
Non vi sono gli effetti della condanna di responsabilità penale, anche se deve essere considerato che in sede civile potrebbero operare le presunzioni oggettive a carico del datore di lavoro.

C) Patteggiamento
La prevalente giurisprudenza e dottrina NON lo ritiene condanna, in quanto non entra nel merito del fatto e pertanto la responsabilità deve essere determinata in sede civile, sul quale il patteggiamento non ha alcun effetto.

Una minoritaria dottrina e scarsa giurisprudenza, ritiene invece il patteggiamento una condanna, in quanto il reato si estingue solo al termine di due o cinque anni (secondo se trattasi di contravvenzione o di delitto), qualora il processato non incorra in reati della stessa indole.

Alla luce delle osservazioni di cui sopra si trascrive di prosieguo una clausola estensiva, che ponga al riparo da gravi carenze:

Il Testo contrattuale della Garanzia RCO

Oggetto dell’assicurazione - La società si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile verso i dipendenti per infortuni dagli stessi sofferti:

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti;

2) per le somme eccedenti l’indennità liquidata a norma di legge che egli sia tenuto a riconoscere all’infortunato od ai suoi aventi diritto.

3) Per le azioni esperite in rivalsa dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

4) Per le Malattie Professionali indicate dalle tabelle allegate al DPR 30 giugno 1965 n. 1124, sofferte dai dipendenti, senza tenere conto della franchigia prevista che non si applica;

5) La garanzia è estesa a quelle altre Malattie Professionali, non esplicitamente elencate nelle tabelle suddette, per le quali sia comunque provata la causa di lavoro.

6) La garanzia è operante a condizioni che le Malattie siano reclamate per la prima volta in data posteriore a quella della stipula della polizza, indipendentemente da quando si siano verificate.

7) Per i danni non rientranti nella disciplina di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124, sofferti dai prestatori di lavoro o dai suoi aventi diritto, per morte e per lesioni personali subite in occasione di lavoro o servizio.

Osservazioni - Questa clausola di RCO è finalizzata a comprendere nella garanzia:

- il danno Biologico e quello Morale (non patrimoniale)
- gli infortuni con querela dell’infortunato
- le invalidità permanenti (senza limite del 10%)
- le Malattie Professionali (senza limite del 20%)
- gli Infortuni in genere, prescindendo dalla posizione penale
- eventuali modifiche o interpretazione legislative future




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I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



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