INAIL


Assicurazione obbligatoria e campo di applicazione


Premessa
A differenza di quanto avviene in altri paesi, nei quali la tutela obbligatoria contro l'infortunio e la tecnopatia si estende a qualsiasi tipo di lavorazione, nella legislazione italiana la copertura assicurativa, ed il conseguente obbligo contributivo, sono limitati a quelle attività che l'esperienza indica come maggiormente pericolose (alta frequenza).

Esse risultano specificate nell'art. 1 del T.U. 1124/65, in un lungo elenco che dovrebbe avere carattere tassativo. Questa circostanza, se esclude la possibilità che la tutela in questione venga estesa in via analogica ad altre attività', consente invece l'interpretazione estensiva (o restrittiva) ogni qualvolta la lettera della norma contrasti con l'intenzione legislativa.

Il campo di applicazione dell'obbligatorietà è delimitato sotto un duplice profilo: oggettivo, in relazione alla natura del rischio (attività esercitata dal datore di lavoro) soggettivo, in relazione alle mansioni demandate al lavoratore (attività svolta dal lavoratore).

Criterio

Le lavorazioni con uso di macchine
L'art. 1 del T.U. prevede la tutela, innanzi tutto, per la lavorazione eseguita con uso di macchina, intendendosi qualunque "macchina" che utilizzi un'energia, sia meccanica sia no.

Le lavorazioni senza uso di macchine
E' prevista, inoltre, la tutela anche di altre attività, che non siano svolte con l'ausilio di macchine quali i lavori di costruzioni, manutenzione impianti, scavi a cielo aperto, distribuzione del gas ecc. (esiste un lunghissimo elenco).

I soggetti
Le persone nei cui confronti, in quanto addette alle lavorazioni a "rischio", opera la tutela obbligatoria contro il rischio dell'infortunio e della malattia professionale; si prevedono assoggettati all'obbligatorietà, ad esempio, i seguenti lavoratori con attività manuale:

sovraintendenti, artigiani, insegnati, alunni, parenti del datore di lavoro, commessi viaggiatori, piazzisti, agenti, detenuti lavoratori, religiosi, lavoratori a domicilio, marittimi ecc. (esiste un lunghissimo elenco).

L'obbligatorietà
In questi ultimi tempi si è esteso a macchia d'olio, il concetto di obbligatorietà assicurativa dei dipendenti in ossequio alla legge 1124/65 (T.U.) e via le aziende hanno esteso la tutela sociale obbligatoria a quasi tutte le categorie di dipendenti.

La tendenza dell'INAIL, in quest'ultimo ventennio, è stata sempre più orientata verso un'interpretazione soggettiva che, di fatto, estende il concetto coatto di obbligatorietà

Si sono registrate frequenti "contestazioni" sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo nei confronti dei dipendenti, che spesso hanno visto il datore di lavoro soccombente.

Malattie Professionali

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo (sentenza 179/88) il Testo Unico della legge 1124/65, nella parte in cui non prevede che l'assicurazione sia obbligatoria anche per le malattie professionali, diverse da quelle rigidamente previste nelle tabelle della citata legge.

La Corte ha così allargato il rischio del datore di lavoro, il quale potrà essere chiamato a rispondere di qualsiasi malattia professionale purché venga riconosciuto il nesso di causalità con l'attività lavorativa svolta.

Le conseguenze
Fermo restando il vincolo di “responsabilità” del datore di lavoro per le conseguenze dell'infortunio sul lavoro, s’innesca, in caso di esistenza dell'obbligatorietà, una serie di sanzioni amministrative, diffide e sanzioni penali con conteggi a ritroso sulle situazioni pregresse, che spesso costano molto care.

Conclusioni

L'INAIL usa certamente un criterio di obbligatorietà assicurativa sociale del tipo "soggettivo", subordinandolo all'attività del dipendente lavoratore.
Con tale situazione l'impiegato, il quadro o il dirigente, che usa veicoli o computers per ragioni di lavoro, è ritenuto assoggettato all'obbligatorietà, la quale viene trasmessa in automatico al suo datore di lavoro.

Stante l'espressa situazione non si può concludere se non invitando le imprese ad assoggettarsi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, aderendovi per evitare delle situazioni a "rischio".




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