Codice Assicurazioni Private


Influenze sulla gestione sinistri RCA


Il Codice delle Assicurazioni Private (DL 209/05), chiamato di seguito CAP, costituisce il riassetto normativo della complessa materia assicurativa privata; tra le svariate disposizioni introdotte, una parte riguarda la Gestione dei Sinistri di RCA con disposizioni rilevanti. Si evidenziano di seguito gli argomenti di rilievo che influiscono sulla quotidiana gestione dei sinistri.

Effetti
In materia assicurativa in generale
Il CAP abroga, tra le altre, le Leggi: RCA 990/69, 39/77, 378/78 e Legge 792/84 Istitutiva Albo Broker.
Per i sinistri occorsi dal 1° agosto 2006 dispone nuove norme riguardanti il Risarcimento Diretto, ex Artt. 149 e 150 CAP (che stanno avendo vita difficile)

Procedure Liquidative:
È espressamente indicato (Art. 143) che la mancata denuncia di sinistro determina il ricorso al dettato dell’Art. 1915 CC (pregiudizio per ritardata denuncia).
Il termine dilatorio di richiesta per danni a cose non è stato modificato (Art. 145) e rimane 60 giorni, mentre quando il modulo di denuncia (CAI) è firmato dai conducenti il termine si dimezza a 30 giorni; per le lesioni invece il termine passa dai precedenti 60 agli attuali 90 giorni.
I termini di cui sopra decorrono non dal ricevimento della generica richiesta di danni (come in passato), ma dalla richiesta danni che contenga i documenti e le notizie richieste (Art. 145 e 148).
La nuova normativa prevede che nella fase di richiesta danni, la stessa deve contenere informazioni ben precise, pena la sospensione del termine dilatorio, che si riattiva solo al completamento di quanto richiesto (Art. 148, 5° comma).

Per i danni alle cose e da lesioni il CAP ripropone la precedente procedura, definita Procedura di Risarcimento (Risarcimento Ordinario), che riconferma l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’Assicuratore del responsabile civile; prosegue l’articolazione dell’attività istruttoria di richiesta, la quantificazione del danno supportata da documenti, i tempi dilatori del danneggiato per la richiesta/azione e di quelli dell’Assicuratore per la risposta (Art. 148, 5° comma).
Per una tipologia di danno semplice (Art. 139 - danni a cose e danno Biologico per lesioni di lievi entità: IP da 1 al 9%), invece il legislatore ha istituito la Procedura di Risarcimento Diretto (Art. 149), che costituisce una nuova forma di diritto nei confronti dell’Assicuratore del danneggiato (in altre parole l’Assicurato si rivolge per questa fascia di danni al proprio Assicuratore);

Trasportati:
Anche per il danneggiato Trasportato (cose e lesioni) è stato istituito un diritto specifico diretto (Art. 141) dello stesso nei confronti dell’Assicuratore del veicolo che lo trasporta (il vettore) e ciò prescindendo dalle circostanze di responsabilità.

Accesso agli Atti:
La nuova legislazione affronta anche il problema del Diritto di accesso agli atti istruttori e definitivi del processo liquidativo (Art. 146), esclusivamente per i sinistri di RCA. Istituisce un preciso diritto del Contraente e del Danneggiato ad accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, autorizza l’estrazione di copie a sue spese entro 60 giorni dalla richiesta (pena il ricorso all’Isvap a garanzia del diritto).

Danno Biologico da lesioni lievi:
Il nuovo codice traccia una configurazione di danno biologico minore (Art. 139) che deve avere le seguenti caratteristiche: IP da 1 al 9% (micropermanenti), prevedendo in tale contesto una sorta di conteggio, che calcola il valore dell’IP (al quale attribuisce valore unitario di base pari ad € 688,28), estrinsecandosi per mezzo di un coefficiente moltiplicatore (CM) che, di fatto, abbatte sensibilmente il danno.

Attività del Broker:
Non c’è dubbio che le nuove disposizioni di legge, soprattutto quelle riferite al nuovo sistema della “Procedura di Risarcimento Diretto”, aumentano l’impegno degli intermediario (brokers - agenti), poiché trasferiscono di fatto una fascia di sinistri (attivi/concorsuali), che ora sono affidati al legale esterno, alla loro diretta gestione. Non è, infatti, previsto il patrocinio legale, almeno entro i termini dilatori di risposta dell’Assicuratore (offerta/pagamento o rifiuto motivato), che posticipano l’azione ordinaria a giorni 30, 60 o 90 dalla notifica della richiesta di danni effettuata correttamente (Art. 149).

Regime Sanzionatorio:
Gli inadempimenti per ritardata:1) offerta, 2) pagamento o 3) contestazione/rifiuto motivato, sono espressamente sanzionati (Art. 315) in relazione ai diversi termini previsti nell’impianto normativo.

Circolazione veicolo contro la volontà del proprietario:
L’assicurazione non spiega il suo effetto nel caso di circolazione contro la volontà del proprietario (Prohinbente Domino), a partire dal giorno della denuncia (furto, rapina, appropriazione indebita ecc.) presentata alle autorità preposte (Art. 122, 3° comma).
Da questo momento la tutela del terzo danneggiato è garantita dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, costituito presso la Consap, che amplia la gamma dei sinistri di sua competenza (Art. 283), di seguito indicati:

a. Veicolo o natante NON identificato
b. Veicolo o natante NON coperto d’Assicurazione
c. Veicolo o natante assicurato presso un Assicuratore in Liquidazione Coatta
d. Veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario

Recenti modifiche al CPC che influenzano il CAP:
Le normative di modifica del Codice di Procedura Civile in calce, diramate per ridurre i tempi e rendere più efficaci alcune importanti norme processuali, destinate ad influire significativamente sul Codice delle Assicurazioni Private, sono efficaci dal 1/03 e dal 1/04/2006.

Le stesse possono essere riassunte come segue.
Modifiche processuali agli Artt. del CPC: 163/bis (dei Termini per Comparire), 180 (della Trattazione della Causa), 183 (della Prima Udienza di Trattazione) e 184 (delle Deduzioni Istruttorie). Introducono tra l’altro: modifiche dei termini di comparizione avanti il Tribunale ed il Giudice di Pace; riduzione ad una sola delle udienze di comparizione, di trattazione ed istruttorie; l’obbligo per il convenuto in causa di proporre nella Comparsa di Costituzione e Risposta tutte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, pena la decadenza d’ogni relativo diritto (che rendono irrimediabili e pregiudizievoli le costituzioni ritardate e gli impianti di difesa nei quali non siano sviluppate tutte le prove e le argomentazioni di sostegno alla causa).
Estensione processuale (conferita dalla Legge 21/02/2006 n° 102, Art. 3 “Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali”), in forza della quale, tra l’altro, agli incidenti stradali con morte o lesioni, si devono applicare le speciali norme processuali di cui al “rito delle Controversie in Materia di Lavoro”.
Modifica del procedimento cautelare di cui all’Art. 696 CPC dell’Accertamento Tecnico ed Ispezione Giudiziale, affinché l’indagine dell’Accertamento Tecnico Preventivo sia estesa anche alle cause ed ai danni relativi all’oggetto della verifica.

Inserimento ex novo nel CPC dell’Art. 696/bis di Consulenza Tecnica Preventiva ai fini della determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito, che è un’evidente strumento di conciliazione che sta preoccupando non poco gli Assicuratori, giacché, da una parte, costituisce una sorte di tentativo coatto di conciliazione, e, dall’altra parte, condizionerà con il suo risultato positivo o negativo in modo determinante il successivo giudizio di merito, che non potrà prescindere dalla conciliazione stessa o dalle ragioni per le quali non si è raggiunta.

Nuova lettera di richiesta danni ai sensi del CAP:
La raccomandata a.r. da trasmettere alle parti non deve richiamare gli Art. 22 Legge 990/69 e Art. 3 Legge 39/77(abrogati), ma oggi deve indicare gli Artt. 143, 145 I° Comma, 144, 148 del CdAP.
Qualora ricorrono i presupposti invece (Risarcimento Diretto) gli Artt. 149 e 150 del CAP e per la “messa in mora” gli Art. 145 II° comma del CAP.
La lettera deve poi essere indirizzata ai relativi assicuratori interessati (quello diretto e quello del responsabile), e ciò anche ai fini ed agli effetti della responsabilizzazione, dei termini dilatori di rito previsti e della messa in mora.




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I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



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