Incendio e garanzie equiparate: danni diretti


Capitolo III • Sinistri di Garanzia Diretta


Manuale di Gestione Sinistri


In caso di sinistro, dopo esserti adoperato nel modo più efficace per impedire o arrestare lo sviluppo del sinistro, salvare le cose assicurate e curare la loro conservazione al preciso scopo di limitare i danni, dovrai attivarti per quanto segue.

Fase Denuncia
effettuerai segnalazione immediata del danno all’Assicuratore o all’Intermediario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola per telefax o via mail, contenente i seguenti dati essenziali:

1. riferimento alla od alle polizze interessate;
2. giorno e ora del sinistro;
3. sommaria descrizione delle modalità dell'evento;
4. fabbricato o insediamento industriale colpito;
5. sommaria indicazione degli enti colpiti;
6. entità presunta del danno;
7. Eventuale verbale dei Vigili del Fuoco intervenuti;
8. in caso di industria, stato della produzione ed in caso di fabbricato, stato dell’abitabilità.

Devi conservare a disposizione del Perito i residuati del sinistro sino a liquidazione del danno avvenuta o all’autorizzazione del perito stesso alla loro eliminazione.

Inoltre, senza il benestare del Perito, non potrai avviare lavori di ripristino ai locali o di sostituzione delle cose danneggiate.

Per una corretta contabilizzazione di quanto sopra nella tua contabilità creerai un "centro di costo o commessa" specifica, al quale saranno imputati tutti i costi e le spese afferenti al sinistro.

In caso di esistenza della clausola “Anticipo Indennizzi”, qualora ragionevolmente l’entità del danno dovesse superare il limite stabilito dalla polizza, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Assicuratore della denuncia di sinistro, farai una comunicazione (allo scopo puoi usare il MODULO/S2 della: "raccolta moduli") a mezzo raccomandata (anticipata per telefax o via mail) all’Assicuratore ed al suo Perito, per l’attivazione del citato anticipo (che viene definito quale: ammortizzatore finanziario a beneficio dell’Assicurato), normalmente previsto allo scadere di 60 giorni da tale richiesta (controlla comunque la relativa clausola nella tua polizza). Se sarai tempestivo tale clausola ti permette d’incassare il previsto anticipo entro 90 gg circa dalla data del sinistro: gg. 30 dalla ricevuta denuncia + gg. 60 dall’attivazione della clausola.

Devi fare attenzione a quelle merci non completamente danneggiate e compromesse, poiché il Perito vorrà valutare se esiste una possibilità di RECUPERO (potrebbe anche sottoporle a valutazione di società specializzata in recuperi di questo genere che di norma fanno delle offerte per l’acquisto in blocco, oppure potrebbe interessare qualche società invece specializzata nel “ripristino/pulizia” che renda tali merci recuperabili, magari con deprezzamento). È, pertanto, assolutamente meglio concertare con il Perito ogni azione e/o decisione su tale argomento.

Fase Documenti
Ti attiverai presso l’Assicuratore per la nomina del Perito e per l'eventuale autorizzazione ai primi interventi che ti necessitano e prenderai poi contatto con il Perito incaricato ad accertare i danni per fissare il sopralluogo.

Secondo la tipologia di danno e la sua entità verificherai se si rende necessario l’incarico ad un tuo Perito di parte fiduciario (allo scopo puoi usare il MODULO/S10 della: "raccolta moduli") , da contrapporre a quello nominato dall’Assicuratore (il costo di tale Perito, come quello al 50% dell’eventuale Perito Terzo, potrebbe essere a carico dell’Assicuratore, per la specifica clausola: “onorari dei Periti di parte”, che comprende anche l’Arbitrato).

Dopo aver fissato il sopralluogo del Perito, dovrai prepararti a fornire:

1. denuncia circostanziata del sinistro come da CGA (Condizioni Generali d'Assicurazione);
2. planimetria generale dell'insediamento industriale con indicazione della zona interessata dal sinistro;
3. fotografie del danno (se eseguite);
4. primo elenco informativo dei beni danneggiati, con indicazione del loro valore, quantità e anno d'acquisto;
5. prima valutazione di massima degli enti interessati dal sinistro, successivamente seguita dai preventivi di spesa riportanti il dettaglio analitico dei costi;
6. dettaglio dei beni di terzi eventualmente interessati dal sinistro e dichiarazioni circa l'esistenza o non, di altre assicurazioni, anche di terzi, dirette sui medesimi;
7. preventivi, ordini, consuntivi e/o fatture di tutte le forniture e prestazioni ricevuti da terzi per il rimpiazzo ed il ripristino dopo il sinistro, riportanti il dettaglio analitico dei costi;
8. bolle di magazzino per i materiali prelevati internamente;
9. documentazione interna relativa all'impiego di mano d'opera aziendale utilizzata per le operazioni di spegnimento, primo intervento, demolizione, sgombero, ripristino ricostruzione, riprogettazione e direzione dei lavori necessari alla ricostruzione od al rimpiazzo dei beni danneggiati dal sinistro;
10. copia della denuncia alle Autorità (Polizia o Carabinieri) di competenza (se non già fornita).

Per la determinazione dell'ammontare del danno predisporrai il riepilogo totale dei preventivi, gli ordini e/o i consuntivi in fattura di tutti i beni, forniture e presentazioni ricevuti da terzi per il rimpiazzo.
Inoltre, per la verifica della preesistenza delle partite colpite, fornirai:

1. copia del bilancio aziendale;
2. libro dei cespiti ammortizzabili suddiviso per famiglia di appartenenza e possibilmente al netto delle rivalutazioni fiscali;
3. in caso di precedente stima di conferimento, in sostituzione del libro cespiti, le fatture originarie di acquisto dei beni danneggiati e delle cose rimaste illese;
4. indicazione delle superfici di sviluppo dei fabbricati industriali, volumetrie, altezze massime, loro descrizione tipologica e loro utilizzo.

Discuterai con il perito dell’Assicuratore, affiancato o no dal tuo perito di parte, sino all’accordo su l’entità del danno, che dovrebbe rappresentare la somma del costo dei ripristini e delle sostituzioni, al lordo di franchigie o scoperti.

Fase Liquidazione
Al ricevimento dell'Atto Conservativo o di Amichevole Liquidazione del danno verificherai, in base ai tuoi conteggi ed alle condizioni contrattuali della polizza, la corrispondenza della quantificazione del danno calcolata dal Perito.

Nel caso in cui l’offerta di definizione risultasse tecnicamente e contrattualmente motivata, l'atto conservativo o di amichevole liquidazione sarà ritornato firmato al Perito stesso, in caso contrario:

1. nell’Atto Conservativo che conterrà delle riserve (ragioni per le quali il perito eleva obiezioni sul diritto al pagamento), formulerai le debite controriserve (le ragioni da contrapporre a quelle del Perito dell’Assicuratore) per il conseguimento dell'intero danno indennizzabile, firmando l’atto stesso;

2. nell’Atto di Amichevole Liquidazione, rifiuterai l’offerta senza sottoscrivere l’atto stesso, che restituirai al Perito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nella quale spiegherai i motivi di rifiuto.

In caso di firma nell’Atto di Amichevole Liquidazione, trascorsi almeno quindici giorni dalla restituzione di tale atto al Perito, ti attiverai presso l’Assicuratore per ottenere il pagamento.

In caso di Atto Conservativo con le tue controriserve o di Atto di Amichevole Liquidazione rifiutato dovrai:

A. se è una questione di quantum (entità del danno), ponderare bene l’opportunità di dar corso all’ARBITRATO (allo scopo puoi usare il MODULO/S5 della: "raccolta moduli"), seguendo le norme di polizza per il caso di controversia sul danno (che normalmente prevedono la nomina di Periti di parte – uno l’Assicurato e l’altro l’Assicuratore - poi, da subito o in caso di disaccordo dei due periti nominati, secondo il disposto della clausola arbitrale, farai attivare il tuo Perito per la nomina del terzo Perito);

B. se è una contestazione sull’an debeatur (contestazione sull’interpretazione della polizza), ponderare se rivolgerti ad un buon avvocato in materia civilista e specializzato nelle assicurazioni.

Prima di decidere sull’opportunità di chiedere l’Arbitrato o di incaricare un legale di fiducia, devi sentire l’Assicuratore, al quale puoi trasmettere un formale invito all’adempimento (allo scopo puoi usare il MODULO/S4 della: "raccolta moduli"), inducendolo a farti una nuova offerta o una conferma della contestazione elevata, per iscritto; se nulla cambia nella sostanza avrai tutti gli elementi per prendere una decisione sul prosieguo

Qualora la polizza risultasse vincolata a tutti gli effetti, dovrai fornire tutti gli elementi utili per ottenere il benestare al pagamento diretto a te stesso, poiché in tal caso la liquidazione verrà subordinata al benestare dell'ente vincolante indicato in polizza.

Ti attiverai inoltre per ottenere il certificato di chiusura istruttoria o il fascicolo istruttorio completo, se richiesto (si ottiene presso la cancelleria del Tribunale/Procura).

Inoltre dovrai fornire il certificato camerale e di “non vigenza”, con data non antecedente a quella fissata per il pagamento del danno (si ottiene presso la Camera di Commercio della città ove è iscritta la società).

Successivamente, dopo quindici giorni dalla restituzione della quietanza debitamente firmata ti attiverai per il recupero degli importi dall’Assicuratore. Attenzione che se la polizza è in coassicurazione (con più Assicuratori) il danno viene pagato disgiuntamente da ogni singolo Assicuratore secondo la propria quota.



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