Responsabilità Civile Prestatori d’Opera (RCO)


Capitolo II • Sinistri di Responsabilità Civile (RC)


Manuale di Gestione Sinistri


Valgono le indicazioni sopra riportate, alle quali si aggiunge quanto segue:

1. Se il sinistro ha coinvolto un dipendente assicurato INAIL, dovrai inviare all’Assicuratore copia della denuncia infortuni resa all’INAIL.

2. Per gli infortuni sul lavoro dovrai dare immediata comunicazione dell’eventuale inchiesta della Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispezioni del Lavoro -, inviando tempestivamente copia della comunicazione ricevuta (che dispone la comparizione delle parti entro quattro giorni dalla denuncia d’infortunio).

3. Devi espletare le formalità previste dalla legge (denuncia alla Pubblica Autorità e/o all'INAIL) inviando copia dei documenti all’Assicuratore.

4. Su richiesta dell’Assicuratore metterai a disposizione i documenti relativi all'assicurazione obbligatoria dell'infortunato (INAIL).

5. Gli infortuni di lavoro, per i quali si sia instaurato procedimento penale a carico Tuo o del Tuo dipendente, devono essere seguiti con particolare attenzione e cura, dovrai pertanto stimolare l’Assicuratore, affinché raggiunga un accordo con il dipendente in data antecedente il dibattimento.

6. L’Assicuratore dovrebbe (ma alcuni si rifiutano) gestire anche quei casi di danno biologico del dipendente infortunato, sperando che il contratto assicurativo lo preveda con specifica e opportuna clausola, che sono a carico dell’Assicurato in quanto rientranti nell’eventuale franchigia prevista dalla polizza.

7. È importante sapere che i sinistri avuti dai dipendenti per infortuni in occasione di lavoro, godono del rito speciale (ad hoc) “delle controversie individuali di lavoro”, che accelera e semplifica l’iter processuale.

8. Per tale tipologia di sinistri (RCO), riferiti ai propri dipendenti, potresti ricevere una notifica di “Tentativo obbligatorio di conciliazione” (ex Art. 410 del Codice di Procedura Civile), che devi immediatamente girare all’Assicuratore, col quale concordare il da farsi (vale il consiglio di sentire l’Assicuratore e soprattutto, se ti rechi all’udienza conciliatrice, non devi concordare nessun risarcimento, se non autorizzato da chi ti assicura; potrai semplicemente rifiutare l’accordo con relativa verbalizzazione della circostanza, senza alcuna conseguenza, che non sia quella di affrontare poi la causa civile, che comunque deve gestire l’Assicuratore).



» Indice Manuale di Gestione Sinistri «