Coassicurazione Indiretta


É la sussistenza di diversi ed autonomi contratti d’assicurazione presso diversi assicuratori, ma relativi allo stesso rischio. La ratio di tale dispositivo di legge presuppone la contemporanea presenze dei seguenti elementi: 1) una pluralità di contratti stipulati presso diversi assicuratori, 2) l’identità del rischio garantito, 3) la contemporaneità dei contratti e 4) la loro non sussidiarietà o complementarietà (nel senso che le assicurazioni in II° rischio non rientrano). Come l’assicurazione diretta coinvolge la partecipazione di più Assicuratori in capo allo stesso rischio, che è garantito con polizze autonome. La differenza sostanziale è, quindi, che ognuna agisce con contratti diversi che di fatto scompongono in più parti il rischio. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e richiederà a ciascuno di essi la liquidazione del danno in base al rispettivo contratto ed ogni singolo Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennità calcola secondo il proprio contratto.
La legge e la polizza sanciscono l’obbligo di comunicazione delle assicurazioni a tutti gli assicuratori, in quanto il mancato rispetto è stato spesso pretesto generico di contestazione dell’efficacia stessa della garanzia assicurativa, efficacia che in caso di dolo dell’assicurato, nel tacere la pluralità, è specificatamente negata in forza della legge. Il regime di successivo accertamento della coesistenza assicurativa, determinata da soggetti diversi, potrebbe essere invocata quale deroga all’obbligazione di avviso, ma tale circostanza deve essere approfondita in merito alla conoscenza che il soggetto assicurato aveva o doveva avere della condizione d’assicurazione cumulativa.
Vedasi Articolo 1910 Codice Civile.



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