Di norma la rappresentanza processuale dei coassicuratori è valida solo pro quota, secondo il riparto indicato in polizza. Per i coassicuratori convenuti in giudizio, pertanto, l’obbligazione contrattuale è limitata alla quota individuale spettante, senza vincolo di solidarietà. In caso debba essere promossa una causa civile, è assolutamente necessario, convenire in giudizio ogni singolo coassicuratore, secondo la quota sottoscritta nel contratto assicurativo, pena l’instaurazione di una causa con il limite della sola quota del singolo convenuto.
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