Malattia (periodo di carenza)


Le polizze “malattia” generalmente hanno i seguenti periodi di carenza (termine di attesa o di decorrenza della garanzia), prima dei quali la copertura assicurativa non è operante: 1) giorni 30 per tutti gli interventi o ricoveri dovuti a malattia; 2) giorni 300 per il parto, per le malattie da gravidanza, puerperio e aborto spontaneo o terapeutico; 3) giorni 300 per interventi chirurgici e ricoveri che siano conseguenza di malattie dovute a situazioni insorte anteriormente alla stipula della polizza, purché non conosciute dall’assicurato.



» Glossario dei Termini Assicurativi «
Oltre 700 definizioni spiegate in modo semplice da un autorevole professionista del settore bancario assicurativo.



Definizione precedente:
« Malattia Preesistente
Definizione successiva:
Malattia Professionale »