Danno al viaggiatore ferroviario


Sentenza N. 9312 del 8 maggio 2015


Nel trasporto ferroviario, l'art. 11 R.D.L. n. 1948 del 1934, convertito in legge n. 911/1935, dispone che, in deroga all'art. 1681 c.c. , la responsabilità dell'amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore è subordinata a un'anomalia del servizio, quale irregolare funzionamento strutturale del mezzo tecnico con cui debba essere eseguita la prestazione del vettore, a cui sia ricollegabile il danno subito dal viaggiatore, non potendo quest'ultimo lamentare generici danni esistenziali dovuti alla mancata fruizione del servizio di trasporto; nel caso di specie, l'azione era stata intrapresa da un viaggiatore, che non aveva potuto usufruire dei posti che aveva prenotato, che erano stati rivenduti e occupati da altre persone, dovendo egli trascorrere la notte in stazione in attesa di un diverso treno per la mattina seguente; la Corte ha ritenuto non adeguatamente dimostrati dal viaggiatore i supposti danni, patrimoniali e non, non potendo di conseguenza ritenere sussistente una lesione meritevole di ristoro.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



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