AVVOCATO: effetto di un eventuale "errore"


Sentenza N. 22882 del 10 novembre 1916


L’avvocato non puo essere considerato responsabile solo in presenza di un semplice errore o di una omissione, ma sta al cliente l'onere di dimostrare che ci sarebbero state probabilità di un diverso e più favorevole esito in assenza della condotta che viene dichiarata colpevole.


Organo emittente della sentenza

Supèrema Corte di Cassazione - civile



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