Azione del terzo danneggiato (rifusione delle spese sostenute per resistere)


Sentenza N. 5479 del 19 marzo 2015


Se il rischio di sostenere spese di resistenza è un danno, e forma anch'esso oggetto di copertura assicurativa, anche per esso sussiste il dovere dell'assicurato di "fare quanto gli è possibile" per evitarlo o diminuirlo, secondo la previsione di cui al primo comma dell'art. 1914 c.c. Deve dunque escludersi che il Tribunale sia incorso in errori di diritto, essendosi anzi conformato ai seguenti, corretti principi: 1) Nell'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurato non ha diritto sempre e comunque alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere all'azione del terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. ; tale diritto deve infatti escludersi quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l'interesse né potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate.

2) L'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, ed in tal caso impone all'assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dall'assicurato, quando da tale resistenza non possa ricavare beneficio alcuno.


Organo emittente della sentenza

Suprema Corte di Cassazione - sezione Civile



» Sentenze «
Oltre 200 stralci di sentenze in materia assicurativa, riportate in modo utile e schematico.