Responsabilità Civile Dipendenti


Clausola ampiamente estensiva


Art. "secondo polizza" – Oggetto dell’Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese).

Quindi, a titolo esemplificativo e non limitativo, la Società si obbliga in particolare a tenere indenne l’Assicurato:

A) ai sensi degli Artt. 10 e 11 DPR 30/06/1965, N° 1124 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del Decreto Legge N° 38 del 23/02/2000, per gli infortuni (escluso le malattie professionali) sofferti dai dipendenti e collaboratori, per le somme richieste dall’INAIL a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall’infortunato e/o dagli aventi diritto;

B) ai sensi del Codice Civile (compreso il danno biologico) nonché del Decreto Legge N° 626 del 19/11/1994, successive modifiche ed integrazioni, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30/06/1995 n° 1124 e del dl N° 38 del 23/02/2000, cagionati ai dipendenti e collaboratori di cui al precedente punto “A”, per morte lesioni personali dalle quali sia derivata invalidità permanente – escluse le malattie professionali – calcolata sulla base delle tabelle di cui al DPR 30/06/1965 N° 1124.

I titolari ed i soci del Contraente, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti.

L’assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla Legge 196/97. Nel caso in cui l’INAIL esercitasse l’azione di surroga ai sensi ed agli effetti dell’Art. 1916 Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

L’assicurazione mantiene la propria operatività anche se l’Assicurato non è in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge in quanto ciò consegua da inesatta interpretazione delle norme di legge in materia.

La garanzia vale anche per le prestazioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 N° 222




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I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



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