Proporzionale


Ex art. 1907 Codice Civile nella polizze di Responsabilità Civile


La regola proporzionale dettata dall’Art. 1907 C.C., riguarda le assicurazioni danni, per le quali la valutazione dell’intensità del rischio e dell’entità del premio può essere fatta in relazione al valore assicurato.

Nell’assicurazione di responsabilità, compresi casi ove risultano essere un’estensione di garanzia diretta, invece, non si può sostenere con fondamento che la somma assicurata (capitale) possa essere assunta quale parametro per la valutazione del rischio e del premio in quanto qui il rischio non può essere parametrato al capitale, perché esso è in relazione con il diritto del terzo danneggiato.

La regola proporzionale, quindi, può essere applicata solo all’assicurazione danni, ove il valore delle cose assicurate assume rilevanza quale limite massimo di quanto l’assicuratore è tenuto a coprire.

Ad esempio all’esame interpretativo della volontà negoziale della polizza standard Globale Fabbricati, non risulta che i contraenti abbiano voluto estendere la regola proporzionale a tutti i rischi assicurati e pertanto tale regola non è applicabile nelle garanzie di responsabilità.




» Approfondimenti problematiche assicurative «
I seguenti articoli sono degli approfondimenti di possibili problematiche che interessano il settore assicurativo. Viene di seguito elencata una serie di note su problematiche assicurative che di volta in volta approfondiscono argomenti specifici nei quali è facile incappare o di cui si cercano maggiori elementi e ragguagli, unitamente a informazioni generali di uso assicurativo.



Approfondimento precedente:
« Prescrizione tra assicuratore ed assicurato
Approfondimento successivo:
Responsabilità Civile Dipendenti »