Sinistri Sono gestiti dal Fondo di garanzia per le vittime della caccia (Vedersi DL n. 209 7/9/2005), sul quale vigilano Ministeri ed Enti. È una tipologia di sinistri non facili da gestire direttamente ed hanno una predeterminata casistica. Il Fondo, tramite le Imprese Assicuratrici Designate, provvede al risarcimento dei danni causati da: 1) esercenti l'attività venatoria non identificati; 2) esercenti l'attività venatoria non coperti dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile; 3) esercenti l'attività venatoria assicurati presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente. Il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti dall'art.12, comma 8 della legge n. 157/1992 che disciplina l'attività venatoria. La richiesta di risarcimento danni la devi inoltrare direttamente all'Impresa Designata competente per territorio (per conoscere gli indirizzi ai quali inviare le richieste di risarcimento danni vedi sito www.consap.it) ed alla Consap SpA nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'Impresa Designata.
La documentazione di rito normalmente è la seguente.
Per tutte le tipologie di sinistro: a) copia licenza di caccia; b) copia dei relativi versamenti anche attinenti l’attività venatoria.
Per infortuni personali: a) referto del pronto soccorso; b) certificati d’ingessatura e di rimozione della stessa, ove esistenti; c) copia conforme cartella clinica, ove esistente, d) certificato di guarigione che precisi l’inesistenza o meno di postumi permanenti.
Per danni in cui sono coinvolti cani, oltre a quanto indicato al punto uno: a) certificato veterinario; b) certificato di tatuaggio dell’USL; c) pedigree, ove esistente; d) certificato di cancellazione del cane dall’USL.
Per furto, rapina e scoppio del fucile, oltre a quanto indicato al punto uno: a) copia di denuncia all’Autorità di PS o CC relativa ai fatti avvenuti; b) copia della denuncia a detenere l’arma dalla data dell’acquisto e conseguente cancellazione; c) certificato di chiusa inchiesta (da richiedere alla Procura della Repubblica).
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