Kasko


Capitolo III • Sinistri di Garanzia Diretta


Manuale di Gestione Sinistri


Anche per denunciare un sinistro Kasko, soprattutto se avvenuto con altro veicolo, puoi usare la CAI - Constatazione Amichevole d’Incidente (chiamata anche: modulo CID o Blu); a tal riguardo consulta tale modulo nel supporto strategico “Moduli e Tabelle” di questo sito: MODULO/S11 - compilo la CAI - “Constatazione Amichevole di Incidente”

Fase Denuncia e Documenti
In caso di sinistro dovrai effettuare segnalazione immediata del danno all’Assicuratore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anticipandola per telefax o via mail; indicherai i seguenti dati essenziali:

1. riferimento alla polizza interessata;
2. targa e tipo del veicolo assicurato
3. targa e tipo del o dei veicoli terzi eventualmente coinvolti
4. data, ora e luogo del sinistro;
5. sommaria descrizione della dinamica dell’evento;
6. dati completi identificativi del o dei danneggiati eventuali
7. nominativo e numero di polizza dell’Assicuratore dell’eventuale controparte (importante per la rivalsa);
8. sommaria indicazione dei danni alle cose subiti ed eventualmente arrecati;
9. identificazione dell’eventuale Autorità intervenuta;
10. nominativo di eventuali testi;
11. luogo ove è visibile il veicolo danneggiato.

Nel caso di danni lievi potrai procedere alle riparazioni ed al riacquisto delle parti sottratte, inviando all’Assicuratore le fatture analitiche delle spese sostenute ed eventuali fotografie dei danni subiti.

Negli altri casi di danni medi o gravi attenderai la perizia dell’Assicuratore, sollecitando l’incarico al Perito, al quale comunicherai ove è visibile il veicolo danneggiato (è opportuno che il Perito dell’Assicuratore veda il veicolo presso il riparatore, per un opportuno concordato sull’entità del danno).

Nel caso di danno TOTALE (veicolo non riparabile) il valore del veicolo viene stabilito:

A. se il veicolo non ha più di sei o dodici mesi e la polizza lo prevede, sulla base del prezzo di fattura d’acquisto (solo per autovetture);

B. se il veicolo ha più di sei o dodici mesi o se la polizza prevede solo il “valore commerciale”, o sulla base delle quotazioni della rivista Quattroruote, o, più comunemente, sulla base delle valutazioni del mercuriale specializzato EUROTAX (la quotazione diversa da quella di Eurotax, come quattro ruote, è di norma espressa in polizza).

Ti attiverai con il perito per conoscere la quantificazione del danno stimato o concordato con il riparatore e Ti attiverai conseguentemente con l’Assicuratore per ottenere l'Atto di Quietanza e/o assegno bancario a saldo.

Ti attiverai per la definizione al meglio della pratica ed in caso di Controversia insanabile:

A. se è una contestazione sulle riparazioni e/o sostituzioni e ripristini (quantum debeatur), dovrai ponderare bene l’opportunità di dar corso all’ARBITRATO (allo scopo puoi usare il MODULO/S5 della: “raccolta moduli”), seguendo le norme di polizza per il caso di controversia sul danno (che normalmente prevedono la nomina di Periti di parte – uno l’Assicurato e l’altro l’Assicuratore - poi, da subito o in caso di disaccordo dei due periti nominati, secondo il disposto della clausola arbitrale, la nomina del terzo Perito);

B. se è una contestazione, invece, sull’interpretazione della polizza (an debeatur), dovrai ponderare se rivolgerti ad un buon avvocato in materia civilista e specializzato nelle assicurazioni.

Prima di decidere sull’opportunità di chiedere l’Arbitrato o di incaricare un legale di fiducia, devi sentire l’Assicuratore, al quale puoi trasmettere un formale invito all’adempimento (allo scopo puoi usare il MODULO/S4 della: “raccolta moduli”), inducendolo a farti una nuova offerta o una conferma della contestazione elevata, per iscritto; se nulla cambia nella sostanza avrai tutti gli elementi per prendere una decisione sul prosieguo.

ATTENZIONE
Qualora nel sinistro sia riscontrabile una totale responsabilità (NON CONCORSUALE) del terzo e dalla liquidazione "kasko" siano state detratte franchigia e/o degrado d'uso: ti attiverai direttamente o ti rivolgerai al tuo Intermediario se esiste oppure affiderai la relativa pratica ad un "legale fiduciario", per il recupero di tale differenza dall’Assicuratore della controparte. Tale procedura non è però possibile in caso di responsabilità CONCORSUALE, in quanto il Tuo Assicuratore, che Ti ha pagato in kasko, dopo la liquidazione si surroga ai tuoi diritti e chiede il rimborso, sino alla concorrenza della cifra pagata, all’Assicuratore dell’avversario (come previsto dall’Articolo 1916 del Codice Civile); tale recupero, esaurisce la quota concorsuale disponibile (percentuale risarcitoria) e pertanto NON potrai recuperare alcunché.



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