Accidente di navigazione (nave)


Sono così definiti i sinistri occorsi ad una nave in navigazione dovuti a cause impreviste o di forza maggiore quali naufragi, tempeste, incaglio, incendio ecc. L’accidente deve essere notificato in forma scritta dal comandante entro 24 ore dall’arrivo all’autorità marittima con atto denominato: “prova di fortuna”.
Vedesi Art. n. 304 del Codice della Navigazione.



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