Presunzione di colpa (fatti illeciti)


L’onere della prova della colpa e del dolo spetta al danneggiato. Questo principio è derogato e la colpa è presunta “iuris tantum” nei seguenti casi: 1) nell’esercizio delle attività pericolose, ove per l’esonero si deve provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ; 2) nella custodia di cose, ove per l’esonero si deve provare che il fatto è dovuto a caso fortuito; 3) Nella custodia di animali, ove per l’esonero si deve provare che il fatto è dovuto a caso fortuito; 4) Nella proprietà di edificio o di altra costruzione che rovini, ove per l’esonero si deve provare che la rovina non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione; 4) Nello scontro di veicoli senza guida di rotaie, ove la presunzione gioca a carico di tutti i conducenti in egual misura; 5) nella circolazione del veicolo che investe il pedone, ove il guidatore deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Vedesi Art. 2050, 2051, 2052, 2053 e 2054 del Codice Civile.



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