Valutazione del danno e Perizia Contrattuale


Nei danni di garanzia diretta (quelli nei quali l’assicuratore liquida direttamente il proprio assicurato, escluso pertanto i sinistri di Responsabilità Civile) di norma, per la valutazione del danno, vi è la seguente pattuizione contrattuale: “L’ammontare del danno è concordato dalle parti (assicurato / assicuratore) direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla società assicuratrice ed uno dal contraente o dall’assicurato con apposito atto unico. In caso di disaccordo i due periti devono nominare un terzo su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Qualora una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale Civile nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.



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