Lodo arbitrale


Viene così denominata la relazione e relativa decisione emessa dagli arbitri incaricati di dirimere una controversia. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dei periti arbitri, che devono essere in numero dispari e deve essere redatto per iscritto. Vedesi l’Art. 823 del Codice di Procedura Civile e, anche la voce: arbitrato.



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